Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-07-2011) 23-09-2011, n. 34714 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. All’udienza del 3.5.2010 il Tribunale di La Spezia, giudice monocratico, dichiarava con sentenza la propria incompetenza territoriale in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. contestati a M.E. ritenendo la competenza del Tribunale di Crema e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso quel Tribunale.

In data 1.2.2011, il Gip del Tribunale di Crema, preso atto della denuncia di conflitto di competenza depositata il 28.1.2011 dall’ufficio della Procura della Repubblica e rilevato che il pubblico ministero aveva trasmesso tutti gli atti del procedimento, disponeva la trasmissione della denuncia di conflitto di competenza e di tutti gli atti a questa Corte.

Motivi della decisione

Il conflitto è insussistente.

1. Per aversi un conflitto di competenza occorre la coesistenza di volontà contrastanti di due o più giudici di prendere o ricusare la cognizione del medesimo reato con conseguente paralisi del procedimento.

Ne consegue che presupposto necessario di un procedimento incidentale di conflitto è una situazione di contrasto relativamente alla quale solo il giudice può sollevare conflitto e non già le parti, le quali sono abilitate a denunciare unicamente una situazione conflittuale reale ed effettiva e non potenziale.

In presenza di un atto di parte, qualificato come denuncia di conflitto, il giudice è tenuto a disporne l’immediata trasmissione alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 30 c.p.p., comma 2, solo in quanto il contenuto dell’atto di parte, da questa qualificato come denuncia o "sollecitazione" di conflitto, corrisponda esattamente alle previsioni di cui all’art. 28 cod. proc. pen., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato (indipendentemente dalla fondatezza o meno), sia astrattamente configurabile una situazione in cui, secondo la parte, vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Tale condizione non si verifica e l’adempimento anzidetto non deve, quindi, avere luogo, quando la parte (come nel caso in esame) si limiti a sollecitare il giudice affinchè crei la situazione di conflitto, contestando la competenza di altro giudice in relazione ad un processo in corso di trattazione dinanzi allo stesso. In questa ipotesi il giudice, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione (nel qual caso risulterà applicabile il comma primo e non il comma secondo dell’art. 30 cod. proc. pen.), dovrà considerare l’atto di parte alla stregua di una comune eccezione di incompetenza o di una generica richiesta, formulata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., provvedendo di conseguenza (Sez. 1, n. 14006, 22/02/2007, rv. 236368;

Sez. 6, n. 2630, 04/07/1996, rv. 205860).

2. Nel caso di specie, dagli atti acquisiti emerge che il Tribunale di La Spezia da dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo la competenza del Tribunale di Crema ed il pubblico ministero al quale sono stati trasmessi gli atti ha denunciato al giudice, individuato nel Gip, una diversa interpretazione giurisprudenziale in materia di determinazione della competenza territoriale. Su tale prospettazione del pubblico ministero il giudice non ha operato alcuna valutazione limitandosi a trasmettere gli atti a questa Corte.

Pertanto, alla luce dei principi innanzi esplicitati il conflitto non può ritenersi sussistente e deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il conflitto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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