Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-01-2012, n. 1345 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto emesso il 7 novembre 2008 la Corte d’appello di Napoli rigettava il ricorso presentato da N.P., volto ad ottenere l’equa riparazione, ex art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per la violazione del termine ragionevole del processo da lei promosso con ricorso notificato il 26 giugno 1998 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania nei confronti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per ottenere l’annullamento del provvedimento di sospensione temporanea dei benefici derivanti dall’iscrizione nella lista di mobilità: processo, definito dopo otto anni e sei mesi, con sentenza 22 gennaio 2007, dichiarativa dell’irricevibilità del ricorso.

Motivava che il danno non patrimoniale doveva ritenersi escluso dalla consapevolezza della inamnvssibilità ed infondatezza della domanda, preclusa da decadenza L. n. 1034 del 1971, ex art. 21.

Avverso il provvedimento non notificato la signora N. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resisteva con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

All’udienza del 14 dicembre 2011 il Procuratore Generale ed il difensore della ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la piena consapevolezza dell’infondatezza e, a fortiori, dell’inammissibilità della domanda svolta – accertata sulla base di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti – è causa di inesistenza del danno non patrimoniale, perchè incompatibile con l’ansia e la tensione correlate all’incertezza sull’esito del processo (Cass., sez. 1^, 16 dicembre 2010, n. 25.519; Cass., sez. 1^, 22 ottobre 2008, n. 25.595).

Nella specie, la corte territoriale ha congruamente motivato l’accertamento dell’elemento psicologico anzidetto, agevolmente desumibile dalla macroscopica violazione del termine di decadenza per impugnare il provvedimento, che rendeva l’esito negativo del processo amministrativo sicuramente prevedibile ab origine.

Il ricorso dev’essere dunque respinto; con la conseguente condanna alla rifusione le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in Euro 800,00, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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