Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-07-2011) 23-09-2011, n. 34712Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto in data 23.7.2010 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava il provvedimento emesso il 15.10.2009 con il quale il Tribunale di Taranto aveva applicato a M.R. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per la durata di anni due.

Premetteva la Corte di merito che il 16.4.2008 era stata rigettata una precedente proposta di applicazione della misura di prevenzione nei confronti del M. per insussistenza dei presupposti e che con il decreto impugnato erano stati valorizzati ulteriori elementi:

"una denuncia per lesioni personali con armi ed un arresto in flagranza per il reato di tentato omicidio volontario". Affermava, quindi, la Corte che la pericolosità del proposto doveva desumersi dalla circostanza che lo stesso era stato condannato in primo grado, con sentenza del 28.4.2009, per il reato di tentato omicidio conseguente ad un investimento volontario con un’autovettura dal quale erano derivate alla vittima lesioni gravi, quali l’amputazione subtotale del piede. Ad avviso della Corte di appello, la circostanza che il M. fosse stato assolto nel giudizio di secondo grado, con la formula perchè il fatto non costituisce reato, non assumeva alcuna rilevanza, atteso che si trattava di sentenza non definitiva e, comunque, il fatto storico doveva ritenersi significativo al fini della valutazione della pericolosità. Inoltre, risultavano a carico del proposto due denunce per fatti del 2010. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il M., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione del decreto impugnato quanto alla ritenuta sussistenza del presupposto della pericolosità attuale.

Il ricorrente, in specie, rileva di aver svolto una stabile attività lavorativa lecita, come si riconosce anche nel provvedimento impugnato, e che in ordine all’episodio di tentato omicidio, per il quale era stato tratto in arresto nel dicembre 2008, con la sentenza di secondo grado (allegata) era stato ritenuto il reato di lesioni personali aggravate dal quale era stato assolto con il riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Deve essere ribadito che se è vero che il sindacato di legittimità sul provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è limitato alla violazione di legge, la motivazione, per la funzione che le è propria di controllo sulla decisione, sia all’interno che all’esterno del processo, presuppone, in ogni caso (anche per il sindacato in materia di applicazione di misure di prevenzione), l’indicazione chiara delle circostanze di fatto tale da consentire di verificare a quali elementi di fatto è stata ancorata la valutazione effettuata (Sez. 1, n. 17932, 10/03/2010, De Carlo, rv. 247052).

Con il decreto impugnato la Corte d appello – pur dando atto della precedente decisione di rigetto della proposta di applicazione della misura di prevenzione – ha affermato la pericolosità attuale del M. sulla base della intervenuta condanna in primo grado per il reato di tentato omicidio, conseguente ad un investimento volontario con un’autovettura dal quale erano derivate alla vittima lesioni gravi, nonchè, di due denunce a carico del proposto per fatti del 2010.

E’, invero, orientamento consolidando quello secondo il quale l’intangibilità del giudicato in materia di prevenzione opera nei limiti della condizione rebus sic stantibus, sicchè detta intangibilità non impedisce nè l’esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute od emerse successivamente, anche se anteriori, nè la valutazione, nella nuova situazione, di tutte le circostanze, comprese quelle della precedente decisione, al fine di applicare una misura in precedenza negata od anche una misura più grave di quella già inflitta (Sez. 1. n. 40323, 24/09/2008, Infurna, rv. 241436; Sez. 1, n. 5649, 16/01/2002, Scamardo, rv. 221155; Sez. 1, n. 6521, 20/11/1997, Perreca). Ciò che si richiede, quindi, ai fini della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione è in ogni caso la valutazione di circostanze di fatto idonee ad affermare l’attuale pericolosità del proposto, anche indipendentemente dall’esito del procedimento penale che ne sia eventualmente derivato. L’accertamento della pericolosità sociale prescinde, infatti, dall’affermazione della penale responsabilità e deve fondare su una valutazione da parte del giudice di elementi di fatto oggettivamente valutabili dai quali si possa desumere, tenuto conto delle oggettive condotte di vita del proposto, la pericolosità sociale dello stesso secondo le categorie cui la normativa vigente riconduce l’applicabilità delle misure di prevenzione personali.

Nella specie, la Corte di merito, non ha dato conto in maniera compiuta della sussistenza di circostanze di fatto, tratte dagli atti del procedimento, ulteriori rispetto a quelle già in precedenza valutate ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione. Ed invero, ha indicato due denunce senza alcun riferimento alla condotta dalla quale le stesse avevano tratto origine; ha ricordato che il M. era stato condannato in primo grado per il reato di tentato omicidio conseguente ad un investimento volontario, dando atto che successivamente era intervenuta sentenza di assoluzione ed affermando in maniera apodittica che "il fatto storico in contestazione depone per una concreta pericolosità sociale", omettendo di verificare ed indicare quale fosse la condotta oggettivamente accertata (il fatto storico del quale, peraltro, non viene indicata l’epoca) indipendentemente dalla contestazione, posta a fondamento della autonoma e complessiva valutazione della pericolosità attuale del proposto cui è finalizzato il procedimento di prevenzione.

Ne deriva l’annullamento del decreto impugnato con conseguente rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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