Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-01-2012, n. 1343 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, P.I. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 18 marzo 2009, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto determinazione del quantum.

Resiste, con controricorso, il Ministero.

Motivi della decisione

Va preliminarmente osservato che il ricorso è ammissibile, e appaiono adeguati i quesiti, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Il Giudice a quo non ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 3.000,00, per un’eccedenza del procedimento presupposto, di anni sei e mesi sei).

La Corte di merito ha liquidato una somma di Euro 500,00 annui, per mancata assunzione di iniziativa volta alla definizione del procedimento, nonchè per il carattere collettivo del ricorso. Tali profili possono sicuramente incidere sul quantum, ma non certo in misura così ampia rispetto agli ordinari parametri su indicati.

Le spese giudiziali di merito andranno riliquidate e poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può determinarsi un danno morale per l’importo di Euro 5.200,00, (Euro 800,00 annui), con interessi della domanda.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 5.200,00 per indennizzo, con interessi legali dalla domanda, nonchè alle spese del giudizio di merito, liquidandole in Euro 500,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti ed, Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge con detrazione a favore dell’Avv. F. Iorio, antistatario, per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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