T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 12-10-2011, n. 801 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il provvedimento impugnato il comune di Sermoneta ha ingiunto al ricorrente la demolizione di opere allegatamente abusive, tenuto conto che dette opere avrebbero dovuto essere eseguite con concessione edilizia.

Avverso detto provvedimento è stato proposto il ricorso all’esame, con cui il ricorrente – che ha premesso di aver chiesto la regolarizzazione di magazzino ad uso privato, con istanza 25.5.2011, n. depositata al comune di Sermoneta in data 26 detti snp – denuncia il difetto di motivazione e l’eccesso di potere sotto vari profili.

2. Il comune di Sermoneta si è costituito in giudizio.

4. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse; costituisce infatti giurisprudenza amministrativa ormai consolidata che la presentazione, in epoca successiva all’ingiunzione alla demolizione, di istanza di accertamento di conformità "produce l’effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile il ricorso proposto avverso la stessa per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne l’eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa. Pertanto, il ricorso giurisdizionale avvero un provvedimento sanzionatorio, proposto anteriormente all’istanza di condono edilizio, deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, spostandosi l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del provvedimento già adottato, all’eventuale annullamento del provvedimento di rigetto" (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5846, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 maggio 2010, n. 10574).

4. Deve solo aggiungersi che nessun residuo interesse alla verifica della legittimità dell’ingiunzione alla demolizione può residuare alla presentazione, senza riserve o condizioni, di una istanza di accertamento di conformità, dato che essa implica evidentemente il riconoscimento dell’abusività delle opere per le quali viene richiesta la sanatoria ex post all’amministrazione.

Le spese, i diritti e gli onorari di difesa seguono la soccombenza, tenuto conto che la parte ricorrente con la domanda di regolarizzazione prodotta a seguito dell’ordine di demolizione ha implicitamente ammesso l’abusività degli interventi eseguiti e possono essere liquidati, in complessivi Euro 700,00(settecento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna la parte ricorrente a corrispondere al Comune di Sermoneta le spese di giudizio che liquida complessivamente in Euro 700,00(settecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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