T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 12-10-2011, n. 800

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il gravame all’esame, il ricorrente, cittadino extracomunitario, all’epoca dell’ingresso in Italia, minorenne affidato al centro di pronta accoglienza minori, impugna il diniego questorile di rinnovo del permesso di soggiorno in epigrafe.

Il ricorso dev’essere accolto in quanto il collegio ritiene – come ha già avuto modo di precisare in fattispecie in pratica identiche in analoghi casi – che la nuova disciplina dell’articolo 32 del d.lgs. n. 286/1998 debba essere interpretata, pur nel silenzio del legislatore, nel senso che essa possa applicarsi solo nei confronti dei minorenni entrati in territorio nazionale dopo la data di sua entrata in vigore e non possa pertanto trovare applicazione nei confronti di minorenni stranieri che siano entrati in Italia in epoca precedente e che si trovino in una condizione che renda loro oggettivamente impossibile soddisfare le nuove condizioni per rimanere in Italia; quindi, a questi soggetti dovrà continuare ad applicarsi la normativa in vigore al tempo del loro ingresso in Italia (in questo senso si vedano Consiglio di Stato, sez. VI, 27 giugno 2007, n. 3690, Consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 2009, n. 2951).

Del resto il medesimo principio è stato affermato anche recentemente e su fattispecie in pratica identica a quella all’esame dalla sesta sezione del Consiglio di Stato (ordinanza n. 4332 del 15 settembre 2010 secondo cui "al ricorrente, cittadino extracomunitario entrato minorenne in Italia, sottoposto a tutela, e aspirante, divenuto maggiorenne, a permesso di soggiorno per lavoro subordinato o studio, deve essere applicato l’art. 32, co. 1, d.lgs. n. 286/1998 nel testo anteriore alla l. n. 94/2009, che consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro a prescindere dalla partecipazione ad un progetto almeno biennale; invece, la nuova disciplina recata dalla l. n. 94/2009, che anche per i minori affidati consente il rilascio del permesso di soggiorno, dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale, si applica ai minori "affidati" dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della citata legge, in modo da consentire a tali soggetti di partecipare al progetto biennale"). In termini analoghi si è anche espressa la sezione di Roma di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 20 aprile 2011, n. 3491).

Il ricorso va, dunque, accolto e per l’effetto l’atto impugnato annullato.

Sussistono giusti motivi, stante la novità della questione trattata, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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