Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-01-2012, n. 1341 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, I.A., V. I.F., A.I. ved. V.I., nei confronti il Ministero della Giustizia, impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Potenza del 21 maggio 2009, che aveva rigettato la loro domanda, volta al pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Si costituisce, ma non svolge attività difensiva, il Ministero.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass., Sez. Un. n. 1338/2004), accertata la violazione del termine ragionevole di durata del procedimento, non occorre di regola alcun ulteriore accertamento sulla sussistenza del danno non patrimoniale. Non va peraltro affermato che il danno non patrimoniale sia insito nella violazione, in re ipsa. Esso si verifica normalmente per effetto della violazione stessa, ma possono peraltro individuarsi situazioni concrete in cui tali normali conseguenze vanno escluse.

Con motivazione adeguata e non illogica, il Giudice a quo precisa che, nel corso del procedimento presupposto, non risulta che vi si stato rilascio del bene conteso, e dunque il dante causa e gli odierni ricorrenti hanno continuato a beneficiare delle utilità derivanti dalla detenzione del bene. E’ da ritenere che tale circostanza, non trattandosi di eccezioni in senso proprio, non dovesse essere sollevata dalla controparte, essa poteva essere accertata dal Giudice, sulla base degli atti di causa.

Ogni altra questione proposta dai ricorrenti appare assorbita.

Il ricorso va rigettato, in quanto infondato.

Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva il Ministero.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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