T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 12-10-2011, n. 799 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 23.5.2000, tempestivamente depositato, l’istante ha impugnato gli atti in epigrafe indicati con cui il Dirigente del VII^ Settore del Comune di Gaeta, nell’intimare la sospensione di tutte le opere in corso, nonché il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, ha in particolare disposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della L. 28.2.1985 che…" a seguito del verificarsi dell’evento di cui al comma 8 art. 18 della L. 47/85, ovvero trascorsi novanta giorni dalla notifica della presente, in mancanza di ulteriore atto di revoca….si provveda d’ufficio alla acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune di un ulteriore porzione di terreno sito in località Piana Sant" Agostino 213, Flacca".

Avverso detta ordinanza è stato proposto il presente ricorso, con cui sono stati dedotti i seguenti vizi: 1) violazione di legge; violazione dell’art. 7 della L. 28.2.1985, n. 47, oltre che eccesso di potere per erronea determinazione dei presupposti di fatto e di diritto, violazione del principio del giusto procedimento, non essendo stato notificato alla ricorrente alcun provvedimento che accertasse l’inottemperanza all’ordine demolitorio, né che disponesse l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e per falso presupposto, non potendosi nella specie configurare la contestata ipotesi di lottizzazione edilizia abusiva; 2) violazione dell’art. 7 della L. 28.2.1985, n. 47, oltre che eccesso di potere per erronea determinazione dei presupposti di fatto e di diritto violazione degli artt. 1168 e 1170 del cod. civ; 3) violazione dell’art. 7 della L. 28.2.1985, n. 47; violazione dell’art. 10 S.L; eccesso di potere, erronea determinazione dei presupposti di fatto e di diritto; 4) violazione degli artt. 7 e 8 della L. 7.8.1990, n. 241, non essendo stata data comunicazione dell’avvio del procedimento

Il Comune di Gaeta non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 23.6.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto la ricorrente lamenta sotto più profili l’illegittimità degli atti in questa sede impugnati sia con riferimento all’omessa notifica – a tutti i proprietari – dell’ingiunzione, quale presupposto indispensabile per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, sia all’irragionevolezza di una scelta sanzionatoria non sorretta da obiettive esigenze e contrastante per altro con la natura del bene collocato sul suolo che, per caratteristiche documentate nella relazione tecnica prodotta, non rappresenterebbe un organismo edilizio quanto più propriamente un" opera mobile poggiante su ruote.

Il ricorso è in parte fondato.

Il primo motivo, nei limiti in cui è stato rivolto avverso la omessa notifica della ingiunzione di demolizione ad uno dei comproprietari dell’area da acquisire al patrimonio comunale è fondato.

Osserva, al riguardo, il collegio che alla stregua della giurisprudenza del Giudice amministrativo:…"l’omessa notifica della ingiunzione di demolizione ad uno dei comproprietari dell’area sulla quale insiste il manufatto abusivo comporta la illegittimità del successivo provvedimento di acquisizione gratuita che si fondi sulla inottemperanza di uno e non di tutti i comproprietari" (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 20 giugno 1991, n. 229).

Nel caso di specie la ricorrente, nel documentare di essere proprietaria in comunione pro indiviso con il proprio coniuge dell’area oggetto dell’impugnato provvedimento di acquisizione, si duole appunto dell’omessa notifica dell’ordine demolitorio, costituente presupposto del più ampio procedimento repressivo culminato con l’acquisizione ed il successivo spossessamento dell’area in comproprietà.

Per questo aspetto il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento 27.4.2000, n. 178248.

Diversamente deve essere disattesa l’ulteriore censura dedotta relativa alla violazione dell’art. 7 della L. 47/85, sul rilievo che l’Amministrazione avrebbe adottato gli impugnati atti sul presupposto che per le opere in questione sarebbe stato necessario il rilascio della concessione edilizia.

E, infatti, viene ritenuta l’applicabilità dell’ordinanza di demolizione anche alle cd. case mobili, in quanto la precarietà di un manufatto la cui realizzazione non necessita di concessione edilizia, non dipende dai materiali utilizzati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall’uso al quale il manufatto stesso è destinato; pertanto, essa, va esclusa quando, come nella fattispecie, trattasi di struttura destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo, a nulla rilevando la temporaneità della destinazione data all’opera dai proprietari, in quanto occorre valutare la stessa alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale (Cons. Stato, V Sez., n. 3321/00).

Infine, con l’ultimo profilo di censura si sostiene la carente istruttoria non essendo stato comunicato a ciascun comproprietario l’avviso di avvio del procedimento, né la designazione del responsabile del procedimento.

Anche detto motivo di censura deve essere disatteso per la semplice ragione che i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dall’avviso di avvio del relativo procedimento, trattandosi di atti tipici e vincolati emessi ad esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del loro carattere abusivo (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 18 gennaio 2010, n. 42).

In conclusione il ricorso deve essere accolto in parte.

Data la soccombenza solo parziale dell’amministrazione, si ritiene equo dichiarare irripetibili le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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