Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-01-2012, n. 1340 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, C.F. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Firenze del 3 ottobre 2008, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, liquidazione delle spese giudiziali.

Resiste con controricorso il Ministero.

Motivi della decisione

Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 3.000,00; procedimento presupposto: 1 grado, dicembre 1995 – ottobre 2001; 2 grado dicembre 2002 – ottobre 2006, data del verbale ai transazione, che ha condotto alla conclusione del procedimento; durata ragionevole: 6 anni: tale durata viene motivata, in modo adeguato e non illogico, con riferimento alla necessità di escutere vari testimoni, alle indagini peritali, alla delibazione di domanda riconvenzionale; la valutazione pertanto non può essere oggetto di controllo da parte di questo Giudice di legittimità).

Va invece accolto il motivo relativo alle spese giudiziali, che andranno riliquidate, tenendo conto dei minimi tariffari, ed andranno poste a carico dell’Amministrazione, stante la sua soccombenza, a nulla rilevando il comportamento dell’Amministrazione stessa di rimessione al Giudice circa la decisione.

Va cassato il decreto impugnato; e, decidendo nel merito, vanno poste le spese del giudizio di merito a carico dell’Amministrazione, riliquidandole come da dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste, per un terzo, a carico dell’Amministrazione e, per due terzi compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidandole in Euro 500,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, in ragione di un terzo, compensandole per due terzi tra le parti, e liquidandole per l’intero in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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