T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 12-10-2011, n. 798 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 23.5.2000, tempestivamente depositato, gli esponenti hanno impugnato l’ordinanza in epigrafe con cui Dirigente del VII^ Settore del Comune di Gaeta, nell’intimare la sospensione di tutte le opere in corso, nonché il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, ha disposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della L. 28.2.1985 che…" a seguito del verificarsi dell’evento di cui al comma 8 art. 18 della L. 47/85, ovvero trascorsi novanta giorni dalla notifica della presente, in mancanza di ulteriore atto di revoca….si provveda d’ufficio alla acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune di un ulteriore porzione di terreno sito in località Piana S. Agostino, 213 Flacca"..

Avverso detta ordinanza è stato proposto il presente ricorso, con cui sono stati dedotti i seguenti vizi: 1) violazione di legge; violazione dell’art. 18 della L. 28.2.1985, n. 47, violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto d’istruttoria e per falso presupposto, non potendosi nella specie configurare la contestata ipotesi di lottizzazione edilizia abusiva; 2) violazione dell’art. 18 della L. 28.2.1985, n. 47, violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, non essendo stato precisato nell’ordine impugnato le attività lottizzatorie negoziali o materiali di cui i ricorrenti si sarebbero resi responsabili; 3) violazione degli artt. 7 e 8 della L. 7.8.1990, n. 241, non essendo stata data comunicazione dell’avvio del procedimento; 4) violazione dell’art. 18 della L. 28.2.1985, n. 47; violazione dell’art. 10 S.L; eccesso di potere, erronea determinazione dei presupposti di fatto e di diritto.

In occasione della camera di consiglio dell’8.6.2000 la Sezione accoglieva la richiesta di misura cautelare, con ordinanza n. 516.

All’udienza del 23.6.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Il ricorso è fondato.

I primi due motivi introdotti ruotano sostanzialmente intorno all’allegata insussistenza dei presupposti di legge per l’applicabilità dell’art. 18 della citata L. 47/85, oltre che sul difetto di istruttoria e di motivazione.

Osserva, anzitutto, il Collegio che l’art. 18 della citata L. 47/85 configura due distinte fattispecie di lottizzazione abusiva: la prima, "negoziale", che si concretizza nell’ipotesi di frazionamento e vendita o atti equivalenti di terreno in lotti che, per le loro caratteristiche denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio, laddove, la seconda, "materiale", non postula che siano realizzate delle vere e proprie costruzioni abusive, essendo sufficiente la sussistenza di opere le quali, pur se nella fase iniziale, denotino che è stato iniziato o è in corso un procedimento di trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno, in contrasto con le norme vigenti. In tal senso si è espressa la costante giurisprudenza del Giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Lazio Latina, 13 giugno 1992, n. 562) secondo cui: "affinché si integri l’ipotesi della cd. "lottizzazione reale " è sufficiente la sussistenza di opere le quali, pur se nella fase iniziale, denotino che è stato iniziato o è in corso un procedimento di trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno in contrasto con le norme vigenti".

Ne consegue che, nel caso di specie, non si è certamente realizzata la contestata ipotesi di lottizzazione abusiva di tipo "materiale", non avendo i deducenti sul visto lotto di terreno compiuto alcun atto materiale sintomatico di tale tipo di lottizzazione.

D’altro canto, sul punto l’amministrazione non ha rappresentato la sussistenza di alcun elemento, tra quelli contemplati dalla legge, come idoneo a denunziare la destinazione a scopo edificatorio della presunta attività di lottizzazione abusiva contestata agli interessati.

In conclusione il ricorso deve essere accolto

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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