Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 23-09-2011, n. 34670

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 21-1-2011 il Tribunale di Genova pronunziava il rigetto della istanza avanzata dal difensore di B.F., al quale era stato imposto l’obbligo di presentazione alla PG con sentenza del medesimo Tribunale in data 27-10-2009, (che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 61 c.p., n. 1 – art. 112 c.p., art. 588 c.p., comma 2) – avendo il suddetto avanzato istanza di sospensione dell’obbligo nel periodo in cui si sarebbe recato all’estero, in (OMISSIS).

Il Collegio aveva evidenziato la tardività della istanza, nonchè l’assenza di motivazione della richiesta di sospensione dell’obbligo stesso. Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore, rilevando il difetto di motivazione.

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Invero nella specie risulta applicata dal Tribunale di Genova in sede di condanna dell’imputatola misura di sicurezza dell’obbligo di presentarsi alla Autorità di P.S., in occasione delle manifestazioni sportive riguardanti la prima squadra del Genoa Calcio,e tale misura è collegata al divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono incontri riguardanti il suddetto club,secondo quanto si rileva dalla ordinanza emessa dal Tribunale.

Tale misura non è qualificabile come "misura cautelare" ovvero limitativa della libertà dell’individuo,essendo riconducibile al novero delle misure di prevenzione (v. in tal senso Cass. Sez. 3, sent. 9886 del 5-3-2009-RV 243088).

Dunque trattasi di misura non soggetta a ricorso,non essendo qualificata come "misura cautelare" e non restando avulsa dalla sentenza che ne ha disposto l’applicazione.

Pertanto il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue come per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene di determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *