T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 12-10-2011, n. 7905 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 27 maggio 2005 e depositato il 7 giugno 2005 la V.O. N.V. ha impugnato l’ ordinanza n. 4 prot. n. 1679 del 6 aprile 2005 con cui il Comune di Villa Santa Lucia le ha ordinato di demolire la stazione radio base per telefonia realizzata in località Case Caporicci e ha chiesto al Tribunale di dichiarare la validità ed efficacia dell’autorizzazione all’installazione della stazione radio base in esame.

Il Comune di Villa Santa Lucia, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 3585/2005 del 1 luglio 2005 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

All’udienza pubblica del 6 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento secondo quanto in prosieguo specificato.

La società V.O. N.V. impugna l’ ordinanza n. 4 prot. n. 1679 del 6 aprile 2005 con cui il Comune di Villa Santa Lucia le ha ordinato di demolire la stazione radio base per telefonia realizzata in località Case Caporicci.

Dall’esame dell’atto impugnato emerge che il Comune di Villa Santa Lucia ha ritenuto di ordinare la demolizione dell’opera ivi indicata in ragione dell’asserita carenza del titolo edilizio previsto dal D.P.R. n. 380/01 essendo, a tal fine, inidonea l’istanza ex artt. 86 e ss. d. lgs. n. 259/03 presentata dalla società V.O. in data 8 giugno 2004.

Come fondatamente dedotto dalla ricorrente con le prime due censure, l’opzione interpretativa seguita dall’amministrazione intimata ai fini dell’adozione dell’atto impugnato non può essere condivisa.

L’art. 87 d. lgs. n. 259/03 prevede che l’installazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare è subordinata all’autorizzazione degli enti locali e la relativa istanza, secondo il comma 9 della disposizione in esame, si intende accolta "qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda…non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36".

Il procedimento indicato dalla norma in esame ha finalità semplificatorie ai fini della realizzazione di opere aventi una particolare rilevanza pubblicistica di talchè il titolo autorizzatorio previsto dall’art. 87 d. lgs. n. 259/03 assorbe in sé la valutazione urbanistico – edilizia che presiede al rilascio del titolo disciplinato dal d.p.r. n. 380/01 (in questo senso Cons. Stato sez. VI n. 98/11; Cons. Stato sez. VI n. 4557/10).

Infatti, ove si ritenesse che il procedimento previsto dal d. lgs. n. 259/03 fosse destinato non a sostituire ma ad abbinarsi a quello edilizio ordinario, verrebbero di fatto vanificati i principi ispiratori del codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare quelli della previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione e della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, nonché della regolazione uniforme dei medesimi (in tal senso Cons. Stato, VI, 19 ottobre 2008, n. 5044).

Con riferimento alla fattispecie oggetto di causa, dagli atti prodotti dalla ricorrente e dallo stesso provvedimento impugnato emerge che la V.O. con istanza depositata il 10/06/04 ha inoltrato, ai sensi dell’art. 87 d. lgs. n. 259/03, richiesta di autorizzazione all’installazione della stazione radio base.

Poiché l’istanza in esame non è stata respinta entro il termine di 90 giorni, deve ritenersi maturato il silenzio – assenso all’installazione dell’impianto da valere, come già precisato, anche quale titolo abilitativo edilizio.

Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta emesso su un presupposto (mancanza del titolo edilizio abilitativo) in realtà insussistente.

La fondatezza delle censure in esame, aventi carattere assorbente, comporta l’accoglimento della domanda caducatoria e l’annullamento dell’atto impugnato.

Non può, invece, essere accolta la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la declaratoria di efficacia e validità dell’autorizzazione all’installazione della stazione radio base in quanto la pronuncia richiesta non è consentita in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità quale è quella cui è ascrivibile la fattispecie.

La peculiarità e novità della questione giuridica oggetto di causa (da valutarsi anche con riferimento alla data di adozione dell’atto impugnato), giustificano la declaratoria d’irripetibilità delle spese processuali sostenute dalla ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie la domanda caducatoria e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;

2) dichiara inammissibile la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la declaratoria di efficacia e validità dell’autorizzazione all’installazione della stazione radio base per telefonia cellulare;

3) dichiara l’irripetibilità delle spese processuali sostenute dalla ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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