Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-06-2011) 23-09-2011, n. 34711 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata il 10 dicembre 2009, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, ha respinto le istanze di differimento dell’esecuzione della pena a norma dell’art. 147 c.p. ovvero di ammissione di una delle forme di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter ord. pen., avanzate da S.G. – condannato in via definitiva alla pena di anni sei di reclusione per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata all’usura ed all’esercizio abusivo di intermediazione finanziaria – in quanto affetto da gravi infermità fisiche, (cardiopatia fibrillante, amputazione della gamba destra), che avevano comportato un riconoscimento d’invalidità civile, nella misura dell’82%. 1.1 – Il tribunale – oltre ad evidenziare l’obiettiva gravità dei fatti per i quali era intervenuta condanna e la "non adeguatezza" della condotta successiva dell’istante, anche In considerazione dell’assenza di qualsiasi risarcimento del danno, anche parziale – motivava tale decisione sul rilievo che: la pena residua da espiare, superiore ai tre anni, rendeva non ammissibile la concessione di misure alternative; le condizioni di salute del condannato, in base alla documentazione medica in atti, non potevano ritenersi incompatibili con la detenzione, tenuto conto, quanto all’amputazione della gamba e la possibilità di deambulazione solo grazie alla protesi applicatagli, che tale patologia risultava "cronica e stazionaria" e costuiva impedimento al solo svolgimento di attività lavorativa; quanto alle ulteriori patologie, che le stesse risultavano sotto controllo e fronteggiate con adeguate terapie.

2. – Ricorre per cassazione il condannato per il tramite del suo difensore, denunziandone l’illegittimità per vizio di motivazione e violazione di legge.

Nel ricorso si deduce: l’ordinanza impugnata è inficiata dalla totale sottovalutazione di alcuni dati essenziali (l’età del condannato, superiore al sessanta anni; e l’inabilità parziale del S., dichiarato invalido civile in misura pari all’82%), che imponevano l’accoglimento della richiesta di detenzione domiciliare, illogicamente negata a ragione di un arbitrario distinguo tra invalidità civile ed inabilità e dell’incongruo riferimento alla gravità relativa delle patologie da cui è affetto il condannato ed al giudizio di compatibilità delle stesse con lo stato di detenzione.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.

1.1 – Ed invero, premesso che la richiesta del detenuto risulta esaminata sia sotto il profilo del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ( art. 147 cod. pen.) che della detenzione domiciliare, avendo il tribunale motivatamente escluso sia che il S. risulti affetto da patologie così avanzate da non rispondere più ai trattamenti ed alle terapie curative, sia che lo stesso fosse meritevole della misura alternativa richiesta, in ragione dell’ancora elevato pericolo di recidivanza, deve rilevarsi, in primo luogo, che ai fini del rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, non basta che il condannato, come nel caso in esame, sia affetto da plurime malattie fisiche, anche gravi, ma occorre, altresì, che sia accertato che il regime di detenzione non possa assicurare la prestazione di adeguate cure mediche, così da essere causa di una sofferenza aggiuntiva proprio per effetto della privazione dello stato di libertà (in tal senso ex multis, Cass., Sez. 1^, n. 17947 del 16/4/2004, imp. Vastante, rv 228289, secondo cui "in tema di differimento facoltativo di una pena detentiva ai sensi dell’art. 147 cod. pen. è necessario che le patologie da cui è affetto il condannato siano di tale gravità da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell’art. 27 Cost. e comunque non siano suscettibili di adeguate cure nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività").

In corretta applicazione di tali principi, il tribunale di sorveglianza ha rilevato, anche sulla base della documentazione sanitaria prodotta, che le condizioni di salute dell’istante non erano al momento incompatibili con lo stato di detenzione, anche perchè le stesse venivano adeguatamente trattate e seguite, in ambito penitenziario.

La "ratio decidendi" dell’ordinanza, sin qui esposta, risulta quindi pienamente conforme alle vigenti previsioni normative ed è del tutto immune da vizi logici e giuridici, onde la valutazione posta a base della pronuncia di rigetto risulta non censurabile nel giudizio di legittimità, non indicando il ricorrente alcun concreto elemento dimostrativo di un decisivo travisamento delle risultanze processuali che consenta di ritenere che il S. abbia bisogno di cure e trattamenti indispensabili, tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 11 (cd. ordinamento penitenziario).

Al riguardo non è superfluo ricordare, del resto, che in tema di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per gravi ragioni di salute, il principio costituzionale di tutela della salute ( art. 32 Cost.) e del senso di umanità ( art. 27 Cost.) che deve caratterizzare l’esecuzione della pena, va contemperato con l’esigenza di certezza della pena nella sua esecuzione con riferimento al principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge ( art. 3 Cost.), anche perchè, come già chiarito da questa Corte, "il differimento della pena per motivi di salute può essere giustificato solo con l’impossibilità di praticare utilmente le cure necessarie nel corso dell’esecuzione della pena, non già dalla possibilità di praticarle meglio, fuori della struttura penitenziaria" (così Sez. 1, Sentenza n. 4690 del 23/9/1996, imp. Camerlengo, Rv. 205750).

1.2 – Quanto poi al rigetto della richiesta subordinata della concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1, lett. d) principale oggetto delle censure del ricorrente – va anzitutto precisato che la concedibilità dei benefici di cui al capo 6^ della L. 26 luglio 1975, n. 354, non si sottrae al criterio della valutazione discrezionale, che deve riguardare, al di là dell’indefettibile accertamento delle condizioni di ammissibilità, l’opportunità del trattamento alternativo, che non può prescindere, come avviene per ogni altra misura della stessa categoria, dall’esistenza di un serio processo, già ampiamente avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio, infatti, che la facoltà di ammettere alle misure alternative richiede l’accertamento dell’esistenza dei presupposti relativi all’emenda di tali soggetti e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione, senza pericolo di recidivanza.

Ciò posto, nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisabile nella decisione impugnata relativamente al giudizio di rilevata persistente pericolosità del S. malgrado l’età e le condizioni di salute, avendo il tribunale basato la propria valutazione sul punto, non solo sull’obiettiva gravità dei reati oggetto della sentenza condanna posta in esecuzione (associazione per delinquere finalizzata all’usura; esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria), alla cui consumazione, per altro, la rilevata invalidità civile non risulta aver rappresentato un obiettivo impedimento, avendo tenuto conto, altresì, anche della condotta successiva al reato, ed in particolare, del mancato risarcimento, anche in maniera parziale, del danno.

2. – Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *