Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-01-2012, n. 1337 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel procedimento di divorzio tra i coniugi P.E. e C.P., la Corte d’Appello di Roma, con sentenza 10- 31/5/2006, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 24-9-2004, riduceva l’assegno divorzile a favore della P. stessa all’importo di Euro 1.000,00 mensili. Ricorre per cassazione la P. sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, il C.. Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il primo motivo va dichiarato inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Si tratta di quesito del tutto generico, apodittico, e svincolato dalla fattispecie concreta (al riguardo, tra le altre, Cass. SS.UU. n. 26020 del 2008). Si lamenta che la Corte di merito abbia applicato "in modo diverso" la legge sul divorzio, in base agli stessi parametri usati dal Tribunale. Null’altro si aggiunge.

Con il secondo motivo (al riguardo la sintesi, omologa al quesito di diritto, ai sensi del ricordato art. 366 bis c.p.c., appare adeguata), la ricorrente lamenta vizio di motivazione, là dove la sentenza impugnata "escluderebbe", a causa dell’assegno liquidato, il diritto della P. a vivere nella casa coniugale di (OMISSIS). Il motivo è infondato.

Con valutazione adeguatamente motivata e non illogica, insuscettibile di controllo in questa sede, il giudice a quo esamina le condizioni economiche delle parti, e specificamente i mezzi di cui ciascun coniuge dispone (quanto al C., un reddito di Euro 19.000,00 netti all’anno, effettuato il pagamento dell’assegno, quanto alla P. un importo di Euro 1.000,00 mensili).

Correttamente, secondo il Giudice a quo, l’assegno divorzile non deve essere correlato al pagamento del canone di locazione, notevolmente accresciuto, della casa coniugale in (OMISSIS), dove ha finora vissuto la P., considerata anche, ai fini della determinazione dell’assegno, la disponibilità, per essa stessa, di un’abitazione in (OMISSIS), in comproprietà con il coniuge, dove – ove lo ritenesse – essa potrebbe abitare.

Va conclusivamente rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2012

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