T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 12-10-2011, n. 7903 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 13/09/10 e depositato il 15/09/10 M.F.M. ha impugnato l’ordinanza prot. n. 13395 del 31/05/2010, con cui il Comune di Palombara Sabina ha accertato l’inottemperanza del ricorrente al provvedimento di demolizione n. 11 prot. n. 4558 del 24/02/05, e le ordinanze n. 24 del 27/05/10 e n. 37 del 22/06/10 con cui l’ente ha ordinato la sospensione dei lavori ivi indicati.

Il Comune di Palombara Sabina, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 5 ottobre 2011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 4689/10 del 21 ottobre 2010 il Tribunale ha parzialmente accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza pubblica del 6 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è in parte fondato e, per il resto, inammissibile.

Con la prima censura il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza prot. n. 13395 del 31/05/2010, con cui il Comune di Palombara Sabina ha accertato l’inottemperanza del M. al provvedimento di demolizione n. 11 prot. n. 4558 del 24/02/05, prospettandone l’illegittimità in quanto il presupposto provvedimento di demolizione non poteva ritenersi efficace in ragione dell’ordinanza cautelare n. 4106/05 emessa dal TAR Lazio in data 15 luglio 2005.

Il motivo è fondato.

Dall’esame degli atti risulta che l’ordinanza prot. n. 13395 del 31/05/2010, in questa sede impugnata, ha accertato l’inottemperanza di M.F.M. al provvedimento di demolizione n. 11 prot. n. 4558 del 24/02/05.

Sennonché, come correttamente evidenzia il ricorrente, l’efficacia dell’ordinanza di demolizione è stata sospesa per effetto del provvedimento cautelare n. 4106/05 del 15 luglio 2005 emesso da questo Tribunale nell’ambito del ricorso n. 6000/2005 R.G. proposto avverso la stessa (con successiva sentenza n. 1792 del 28/02/11 l’atto è stato definitivamente annullato).

Da quanto fin qui evidenziato emerge che la gravata ordinanza del 31 maggio 2010 è stata emessa sulla base di un presupposto, quale la volontaria inottemperanza ad un provvedimento esecutivo, in realtà insussistente ed è, pertanto, affetta dal vizio di eccesso di potere prospettato nella censura.

L’accoglimento del motivo comporta l’annullamento dell’ordinanza prot. n. 13395 del 31/05/2010 emessa dal Comune di Palombara Sabina.

Deve, invece, essere dichiarata l’inammissibilità, per carenza d’interesse, delle domande di annullamento delle ordinanze n. 24 del 27/05/10 e n. 37 del 22/06/10 (di rettifica della prima) con cui l’ente ha ordinato la sospensione dei lavori ivi indicati.

Secondo quanto previsto dall’art. 27 comma 3° d.p.r. n. 380/01, infatti, l’ordinanza di sospensione dei lavori ha efficacia per 45 giorni dalla sua notifica.

Nella fattispecie la notifica dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 24 del 27/05/10 è avvenuta in data 12 giugno 2010 mentre quella di rettifica n. 37 del 22/06/10 risale all’8 luglio 2010.

Ne consegue che al momento in cui l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato (13 settembre 2010) i provvedimenti impugnati avevano perso ogni efficacia e, quindi, erano inidonei a radicare, in capo al ricorrente, l’interesse necessario per l’accoglimento della domanda caducatoria che, pertanto, deve essere, in parte qua, dichiarata inammissibile.

L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica, ai sensi degli artt. 26 comma 4° d. lgs. n. 104/2010 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie la domanda caducatoria avente ad oggetto l’ordinanza prot. n. 13395 del 31/05/2010 emessa dal Comune di Palombara Sabina e, per l’effetto, annulla l’atto in esame;

2) dichiara, per il resto, inammissibile il ricorso;

3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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