Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-06-2011) 23-09-2011, n. 34709 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza deliberata il 23 novembre 2010, il Tribunale di Udine – sezione distaccata di Cividale, pronunciando in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse di T.A. diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., l’applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento a sette sentenze di condanna, ivi compiutamente indicate, l’ultima delle quali emessa in data 14 dicembre 2006 dal medesimo giudice adito, osservando che, ad eccezione della pena inflitta con l’ultima sentenza, attualmente in esecuzione, tutte le altre erano state dichiarate estinte in applicazione del beneficio dell’indulto elargito con legge n. 241/2006, circostanza questa che comportava "l’inaccoglibilità dell’istanza". 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto impugnazione, il T. personalmente, ed il suo difensore chiedendone l’annullamento.

Nel ricorso proposto personalmente, si contesta l’affermazione del giudice dell’esecuzione secondo cui l’applicazione dell’indulto comporta l’estinzione della pena, obiettandosi, sul punto, che il beneficio dell’indulto è suscettibile di revoca. Nel ricorso del difensore, anche attraverso apposita memoria ex art. 611 cod. proc. pen., si deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, osservando che la più recente giurisprudenza di questa Corte è ormai concorde nel sostenere che l’eventuale estinzione delle pene non fa venir meno l’interesse a richiedere in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. l’applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento ai reati oggetto delle condanne a pene già estinte.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

La perentoria ed immotivata affermazione del giudice dell’esecuzione secondo cui l’estinzione della pena inflitta al ricorrente con sei delle sette sentenze di condanna oggetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., comporterebbe senz’altro il rigetto dell’istanza, non considera adeguatamente che secondo un principio ormai prevalente nella giurisprudenza di questa Corte e che non vi è ragione di disattendere con riferimento alla fattispecie in esame, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, "la natura di unità giuridica fittlzia del reato continuato impone al giudice una riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell’art. 671 cod. proc. pen., in una qualificazione parzialmente nuova per il loro Inquadramento in un più vasto disegno, anche se non viene a determinare immediate e concrete conseguenze rispetto alla entità delle pene da espiare. Infatti, persino dopo l’espiazione delle pene inflitte sussiste sempre l’interesse a chiedere ed ottenere l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sia al fine di imputare, eventualmente, ad altra condanna la pena di fatto sofferta oltre la misura complessiva rideterminata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. e sia, comunque, al fine di escludere o limitare determinati effetti penali delle condanne" (in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 3247 del 19/09/1991, dep. l’8/10/1991, Rv. 188420, Imp. Zambianchi;

Sez. 1, Sentenza n. 4798 del 16/11/1996, dep. il 30/09/1996, Rv.

206554, imp. Fino; e più recentemente, Sez. 1, Sentenza n. 9825 del 5/02/2009, dep. il 4/03/2009, Rv. 243292, imp. Miloni).

L’ordinanza impugnata va per ciò annullata con rinvio, affinchè il giudice si pronunci nuovamente sull’istanza proposta dal T., attenendosi al principio di diritto in precedenza richiamato.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza Impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Udine – sezione distaccata di Cividale del Friuli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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