T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 12-10-2011, n. 7900 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che il sig. A.C. ha impugnato, con il ricorso principale, l’esclusione disposta nei suoi confronti, a seguito del superamento delle prove scritte, per la dichiarata non idoneità alle prove relative alle capacità psicoattitudinale, assumendone l’illegittimità per difetto della motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà con precedenti valutazioni in altri concorsi;

Premesso inoltre che, con ordinanza cautelare di tipo propulsivo, la Sezione ravvisando il fumus di fondatezza delle censure, ordinava la reiterazione delle prove psicoattitudinali;

Premesso ancora che, con motivi aggiunti, il ricorrente ha esteso l’impugnazione, per invalidità derivata, anche alla graduatoria finale del concorso dalla quale veniva escluso;

Ritenuto che, in esito alla reiterazione delle prove, il ricorrente veniva dichiarato idoneo sul piano psicologico ed attitudinale in data 5 maggio 2011 ed ammesso con riserva alle ulteriori fasi concorsuali;

Ritenuto che, in esito alla reiterazione del giudizio di valutazione delle capacità psicoattitudinale, la competente Commissione ha adottato provvedimento di idoneità, adeguatamente motivato, in maniera pienamente satisfattiva dell’interesse azionato con il ricorso principale; cosicchè, rispetto alla domanda di annullamento della originaria dichiarazione di non idoneità alle prove attitudinali, avanzata con il ricorso principale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;

Ritenuto, poi, che l’esclusione del ricorrente dalle successive fasi del concorso e la conseguente formulazione della graduatoria finale, impugnata con i motivi aggiunti, è illegittima in quanto adottata sul presupposto della non idoneità dello stesso ricorrente dichiarata in esito alle prove psicoattitudinali, successivamente ritirata dalla competente Commissione e sostituita con nuovo giudizio di idoneità a seguito di reiterazione del giudizio;

Ritenuto quindi che, in accoglimento dei motivi aggiunti, va disposto l’annullamento in parte qua della graduatoria finale del concorso;

Ritenuto che le spese di giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate in complessivi euro 2000,00 (duemila euro);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così decide:

) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al ricorso principale;

) accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla nei limiti dell’interesse del ricorrente la graduatoria finale.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento di spese e compensi di difesa che liquida come in parte motiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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