Cass. civ. Sez. VI, Sent., 01-02-2012, n. 1456 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.C.L. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 2.500,00 per anni due e mesi sei di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al tribunale di Napoli dal 16.7.1997 al 25.1.2002 e in secondo grado avanti alla corte d’appello dal 24.1.2003 al 22.12.2006.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Il secondo motivo di ricorso, che per ragioni logiche deve essere valutato prioritariamente, con il quale si censura l’impugnato decreto in relazione alla ritenuta insufficiente quantificazione dell’indennità operata in Euro 1.000,00 in ragione d’anno è infondato dal momento che tale importo è superiore a quello ritenuto congruo da questa Corte (Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo ingiustificato e Euro 1.000,00 per gli anni ulteriori) e non comportando maggiori liquidazioni la sola circostanza che il giudizio presupposto verta in tema di rapporto di lavoro, sia perchè "in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, ai fini della determinazione del termine di ragionevole durata del processo, alle cause di lavoro e previdenziali si applicano gli standards comuni fissati dalla Corte Edu posto che la disciplina del processo del lavoro non prevede forme di organizzazione diverse, tali da differenziarne il corso in rapporto all’oggetto della controversia e da richiedere l’applicazione di parametri diversi" (Cassazione civile, sez. 1^, 6/06/2011, n. 12172) sia in quanto "In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali nel novero di quelle per le quali la Cedu ha ritenuto che la liquidazione dell’indennizzo per il danno non patrimoniale possa giungere fino a duemila euro per anno, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo, potendo il giudice di merito tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura giuslavoristica della controversia comporta, nell’ambito della valutatone concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione ai riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversià (Cassazione civile, sez. 1^, 8/10/2010, n. 20932).

Tanto accertato, il primo motivo con il quale si lamenta l’erroneo conteggio della durata irragionevole del processo per quanto astrattamente fondato (il periodo eccedente quello di cinque anni da ritenersi ragionevole per i due gradi di giudizio è di anni tre e mesi cinque e non di anni due e mesi sei come ritenuto dal giudice a quo) è tuttavia inammissibile per carenza di interesse, posto che applicando alla durata corretta il richiamato parametro di liquidazione l’importo che ne deriverebbe non sarebbe apprezzabilmente superiore, tenuto anche conto del margine di discrezionalità che deve essere riconosciuto al giudice del merito.

L’ultimo motivo, che attiene alla regolazione delle spese, è inammissibile, non essendo riportata alcuna motivata censura alla liquidazione operata dalla corte d’appello.

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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