Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-06-2011) 23-09-2011, n. 34684

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – D.C., per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, deliberata l’8 giugno 2010, che ha confermato quella del Tribunale della sede, in data 16 giugno 2008, che lo aveva condannato alla pena di giustizia, siccome colpevole del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2, accertato in (OMISSIS), contestatogli per avere violato le prescrizioni relative alla misura di prevenzione del divieto di rientro nel Comune di Taranto, disposta nei suoi confronti dal Questore di Taranto, con provvedimento del 21 aprile 2005. 2.1 – Nel ricorso, con i primi due motivi – tra loro strettamente connessi e che ben possono, per ciò, venire Illustrati congiuntamente – si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo i giudici di appello confermato la pronuncia di condanna, pur in assenza degli elementi di prova idonei a far ravvisare il suddetto reato, attesa "la mancata acquisizione agli atti del dibattimento del provvedimento del Questore".

In particolare nel ricorso si censura la valutazione – formulata dal giudice di prime cure e confermata pedissequamente dal giudice d’appello, malgrado gli specifici rilievi critici prospettati nell’atto di gravame sul punto, rimasti senza risposta – in merito all’inutilità della richiesta di acquisizione del provvedimento asseritamente violato e della relata di notifica dello stesso all’imputato, a ragione del rilievo che l’esistenza del suddetto provvedimento doveva ritenersi certa, in base alla deposizione del teste Maresciallo M.M., evidenziandosi, al riguardo, che tale testimonianza, a tutto concedere, poteva ritenersi idonea, sul piano logico, a dimostrare "il fatto storico della presenza in (OMISSIS) del D.", ma non già l’effettiva sussistenza del presupposto del reato.

2.2 – Con il terzo ed ultimo motivo, da parte del ricorrente si eccepisce l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, evidenziandosi al riguardo, per un verso, che trattandosi di contravvenzione, il termine di prescrizione di anni quattro previsto dall’art. 157 c.p. risulta ormai decorso; dall’altro, che tale termine non è suscettibile di alcun aumento, non essendo intervenuto alcun fatto interruttivo ( art. 160 c.p.) ovvero sospensivo, tale da giustificare l’aumento del predetto termine, tenuto conto che la recidiva inizialmente contestata non opera per i reati contravvenzionali ed è stata per ciò eliminata.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta dal D. è basta su motivi infondati.

1.1 – Con riferimento ai primi due motivi prospettati in ricorso, deve escludersi, Infatti, qualsiasi profilo di illegittimità della decisione Impugnata, per avere i giudici di appello ritenuta superflua e inutilmente defagatoria la richiesta di acquisizione del provvedimento del Questore di Taranto in data 21 aprile 2005 che faceva divieto al D. di ritornare nel Comune di Taranto per anni tre.

Al riguardo, infatti, a prescindere dal contenuto della deposizione del teste M., occorre considerare che anche nel processo penale, come in quello civile, il thema probandum deve ritenersi strettamente collegato alle allegazioni delle parti, nel senso che i fatti ammessi o non contestati dall’imputato, non richiedono, di regola, ulteriori accertamenti o verifiche istruttorie. Ciò premesso in via generale, con specifico riferimento al caso in esame, è agevole rilevare che nel giudizio di primo grado, la difesa del D., rimasto contumace, non aveva mai contestato – contrariamente a quanto sostenuto, da ultimo, in ricorso – il fatto storico dell’emissione nel confronti dell’imputato, nell’aprile 2005, del foglio di via e la conoscenza da parte di quest’ultimo dell’esistenza di un divieto a far ritorno in quel Comune per la durata di anni tre, avendo, invece, fondato la richiesta di assoluzione del D. sull’assunto che, la rilevata presenza dello stesso in (OMISSIS), nei pressi di una stazione di autobus, doveva ritenersi dei tutto occasionale, trovandosi l’imputato "in transito temporaneo".

In tale contesto, risultando pacifica l’esistenza del foglio di via, tant’è che anche nell’atto di appello si contestava, in effetti, soltanto la mancata acquisizione di copia del provvedimento e non già la sua esistenza ovvero la sua conoscenza da parte dell’imputato, nessuna censura può fondatamente muoversi alla Corte territoriale per non provveduto a tale adempimento, ritenuto superfluo, anche perchè, atteso il carattere eccezionale della rinnovazione del dibattimento in appello, "l’Imputato che abbia omesso di indicare le prove ritenute utili per la propria difesa non può più esercitare nelle successive fasi del processo alcun autonomo impulso probatorio, anche nell’ipotesi di sostituzione, nella ipotesi consentite, del difensore, il quale è tenuto a svolgere il proprio mandato nelle condizioni processuali esistenti al momento del suo ingresso nel processo" (in tal senso Sez. 3, Sentenza n. 100 del 24/11/1999 dep. l’11/01/2000, Rv. 215303, imp. Crescenzio).

1.2 – Infondato deve ritenersi, infine, anche il terzo motivo d’impugnazione. Premesso che il reato contestato al D. è stato accertato il (OMISSIS), va infatti rilevato che il corso della prescrizione, contrariamente a quanto affermato apoditticamente in ricorso, è stato più volte interrotto, sia dalla sentenza di condanna di primo grado, emessa il 16 giugno 3008, sia, da ultimo, da quella di appello, deliberata l’8 giugno 2010, ben prima quindi dello spirare del termine quadriennale.

Per effetto di tali interruzioni, il termine ordinario di prescrizione deve quindi ritenersi aumentato, ex art. 161 c.p.p. di 1/4 – e cioè di un anno – con la conseguenza che il reato contestato al D. non può ritenersi estinto, maturando il termine di prescrizione il 31 luglio 2011. 2. – In conclusione, risultando infondati tutti i motivi di impugnazione, il ricorso va rigettato, con le conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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