T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 12-10-2011, n. 7909 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con istanza del 15.12.2008 la I.E.G. s.r.l., impresa di costruzioni, aveva chiesto al Comune di Roma permesso di costruire per realizzare un edificio residenziale da destinare a "villini signorili" nei termini della convenzione RussoAjello del 1936, tra il Comune di Roma e i proprietari di terreni nel comprensorio dell’Acqua Traversa.

Il 26.3.2009 il Dipartimento IX del Comune di Roma ha trasmesso alla società preavviso di rigetto della domanda. In data 8.10.2009 è stato adottato il provvedimento reiettivo, sia per il contrasto delle opere con l’art. 49 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, sia, sul piano procedimentale, perché la società non ha prodotto documentazione integrativa richiesta e non ha fornito controdeduzioni al preavviso di rigetto.

L’I. ha impugnato il provvedimento negativo, facendo presente di aver osservato le indicazioni degli uffici comunali nella richiesta di incombenti istruttori, che ha fornito, e di aver presentato le osservazioni in merito alle deduzioni amministrative sulla preannunciata decisione reiettiva.

Dal punto di vista sostanziale la I. rileva che il piano regolatore del 2003 effettivamente escludeva l’edificabilità per la zona del proposto intervento, (art. 49 delle n.t.a.), ma la delibera consiliare di adozione è stata annullata dal Giudice amministrativo.

L’Amministrazione di Roma Capitale, già Comune di Roma, si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell’impugnativa.

Con ordinanza 29.1.2010 n. 455 questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato. In sede di appello alla pronuncia cautelare il provvedimento del giudice di prima istanza è stato riformato (ord. Cons.St., IV, 31.3.2010 n. 1442). L’I. ha invitato l’Amministrazione a riavviare il procedimento, sulla scorta della statuizione del giudice d’appello.

In data 9.2.2011 il dirigente del Dipartimento IX U.O. ha comunicato alla I. una nota di richiesta documentale, nell’ambito della verifica di applicabilità in fattispecie della convenzione RussoAjello. I. ha impugnato l’atto con motivi aggiunti al ricorso.

Le parti hanno presentato memorie conclusionali.

La causa passa in decisione all’udienza del 23 giugno 2011.

Motivi della decisione

Il piano regolatore cui si fa riferimento nelle premesse motive era stato adottato con delibera n. 33/2003 del Consiglio Comunale di Roma. La previsione di cui all’art. 49 delle norme tecniche di attuazione aveva posto per la zona dell’Acqua Traversa un vincolo a verde pubblico, in sostituzione della destinazione all’edilizia residenziale privilegiata di cui alla convenzione urbanistica RussoAjello del 1936.

Con sentenza n. 9.1.2008 n. 109 di questa Sezione, assunta tra le stesse parti della controversia oggi all’esame, la delibera di adozione del piano è stata dichiarata illegittima e annullata in parte qua, riguardo alla previsione di vincolo, in ragione di un difetto di valutazione e di identificazione dei parametri utili alla modifica della originaria vocazione ad aedificandum della zona (in senso analogo si era espressa la sentenza 6.12.2004 n. 14894 della Sezione I di questo Tribunale sulla variante al previgente piano regolatore, adottata con delibera C.C. n. 92/1997, detta "piano delle certezze").

Peraltro, con delibera C.C. n. 64/2006, in risposta alle controdeduzioni dei privati, la destinazione della zona è stata ulteriormente modificata, introducendo il vincolo a verde privato. Questa delibera non è stata impugnata da I. e la nuova destinazione è stata approvata con delibera 12.2.2008 n. 18.

La giurisprudenza delle corti amministrative è consolidata nel rinvenire l’effetto caducante, sui successivi atti di approvazione, della pronuncia giudiziale di annullamento dei provvedimenti di adozione di strumenti urbanistici nelle fattispecie in cui i provvedimenti approvativi espletino la mera conferma delle determinazioni adottate; mentre nella diversa ipotesi in cui le scelte siano state modificate da nuove intervenute valutazioni, fondate su diversi presupposti e parametri, l’approvazione espleta legalmente effetti fin tanto che non venga anch’essa contestata innanzi al Giudice amministrativo e da questi annullata (tra le diverse pronunce: Cons.St., IV, 23.7.2009 n. 4362; T.A.R. Marche, I, 17.3.2006 n. 76).

Perciò la sentenza che ha annullato l’adozione del nuovo p.r.g. per quanto concerne la destinazione a verde pubblico per la zona dell’Acqua Traversa non esplica effetti di caducazione per il successivo atto di approvazione che introduce la diversa destinazione a verde privato, fondata da ragioni e standards differenti.

Occorre ulteriormente considerare che già alla pubblicazione della citata sentenza n. 109/2008 la destinazione della zona era mutata per effetto della delibera C.C. n. 64/2006, che ha modificato le scelte già effettuate in sede di adozione del nuovo p.r.g. ed è stata confermata dalla delibera approvativa n. 18/2008, non impugnata in giudizio dall’attuale ricorrente.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con assorbimento delle altre censure, considerato che la sussistenza e la riconosciuta validità del vincolo interdittivo dell’edificabilità inibisce la prosecuzione del procedimento anche sulla richiesta interlocutoria del 25.1.2011, impugnata con i motivi aggiunti (la quale, comunque e detto ad abudantiam, è un mero atto interno a carattere non provvedi mentale).

Sussistono giusti mottivi per compensare, tra le parti, le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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