T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 12-10-2011, n. 7907 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza T.A.R. Lazio, II, 17.11.2010 n. 33533 è stato accolto ricorso della sig.ra M.G.M., già impiegata delle Poste e Telecomunicazioni, avverso ordinanza del Direttore Centrale per gli Uffici Locali – Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, la quale aveva respinto richiesta dell’interessata di recupero dei ratei di stipendio relativi a periodo di sospensione cautelare dal servizio oltre i limiti temporali della sanzione inflitta di sospensione. La sentenza ha riconosciuto la legittimità della richiesta di recupero.

La pronuncia giudiziale è stata notificata a P.I. s.p.a., attualmente competente per i rapporti con gli impiegati e gli ex impiegati postali. L’ente non ha provveduto a soddisfare la domanda di recupero degli emolumenti non corrisposti, per i quali il T.A.R. ha riconosciuto debito dell’Amministrazione. Con il presente ricorso è chiesta ottemperanza alla sentenza n. 33533/2010.

Il ricorso è ritualmente proposto e fondato. In esecuzione della sentenza n. 33533/2010 P.I. dovrà corrispondere gli emolumenti economici maturati dalla ricorrente in virtù del rapporto d’impiego con l’amministrazione postale nel periodo dal 1° aprile 1987 al 30 settembre 1991, ossia per la sospensione cautelare dal servizio scontata oltre i sei mesi della sanzione di sospensione, inflitta a conclusione del procedimento disciplinare.

Dalla ricostruzione economica sono esclusi compensi e indennità per servizi e funzioni aventi carattere speciale, o per prestazioni di carattere straordinario. L’Amministrazione dovrà versare all’I.N.P.S. i contributi previdenziali relativi ai ratei stipendiali da corrispondere.

Trattandosi di debito di valuta, sulle somme da liquidare dovranno essere corrisposti i maggiori emolumenti per rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, calcolati dal 21.10.1992, data nella quale è stata inflitta alla ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione (con decreto ministeriale). Sulle somme anno per anno rivalutate, a decorrere dal 21.10.1992, dovranno essere calcolati – quali ulteriori emolumenti accessori a favore della sig.ra M. – gli interessi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza. Sulla complessiva somma determinata alla data di pubblicazione della sentenza dovranno essere ulteriormente calcolati – e corrisposti alla ricorrente – gli ulteriori interessi legali fino al pagamento integrale del dovuto.

Il Tribunale riserva la nomina di commissario ad acta, su richiesta della ricorrente,all’eventuale ulteriore inadempimento dell’Amministrazione oltre i termini prefissi in dispositivo.

Le spese del presente giudizio di ottemperanza sono a carico di P.I. s.p.a. e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo di P.I. s.p.a. di dare ottemperanza alla sentenza 17.11.2010 n. 33533 di questa Sezione nei termini di cui alle premesse motive e fissa all’uopo il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente pronuncia.

Riserva la nomina di commissario ad acta sostitutivo su richiesta di parte,. decorso infruttuosamente il termine prefisso per l’ottemperanza.

Condanna P.I. s.p.a. a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro. 1.500,00 (millecinquecento/00) per le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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