Cass. civ. Sez. VI, Sent., 01-02-2012, n. 1452 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.C. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 4.420,00 per anni otto e mesi dieci di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti alla Corte dei Conti di Roma prima e della Campania poi dal 24.8.1983 al 16.11.2007.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso ci si duole dell’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel ritenere prescritto il diritto all’indennità per il periodo anteriore al decennio decorrente dalla data di presentazione della domanda (8.2.2008).

Il motivo è fondato, avendo già la Corte affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui "In tema di equa riparazione per violazione dei termine di ragionevole durata dei processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27719 de 30/12/2009).

Con il secondo motivo ci si duole dell’insufficiente liquidazione dell’indennità, operata dal giudice del merito in Euro 500,00 per anno di ritardo per un totale di Euro 4.420,00. Il motivo è fondato essendo la somma complessivamente riconosciuta inferiore rispetto a quella risultante dall’utilizzo del parametro indicato dalla Corte.

Il ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito.

Ne consegue, non essendo seriamente contestabile l’eccessiva durata di una procedura ultra ventennale, che in applicazione del principio (sentenza n. 14753/2010) secondo cui l’importo dell’indennizzo per giudizi avanti al giudice amministrativo o contabile protrattisi per lungo tempo l’indennizzo può essere liquidato in via forfettaria e tenuto conto della giurisprudenza in materia della Corte, il Ministero della Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente di Euro 12.000,00 a titolo di equo indennizzo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 12.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per diritti, Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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