Cass. civ. Sez. VI, Sent., 01-02-2012, n. 1451 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

G.L. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 4.833,00 per anni nove e mesi otto di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR Campania a far tempo dal 21.10. 1996 e non ancora definito alla data di proposizione della domanda (22.1.2008).

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge per avere la corte di merito liquidato l’indennità in Euro 500,00 per ogni anno eccedente il periodo di ragionevole durata e quindi in misura inferiore ai parametri della Corte europea e di questa Corte.

La censura è fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Da tali principi consegue che non è giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma apprezzabilmente inferiore rispetto a detto standard minimo, il riferimento alla natura collettiva del giudizio presupposto e alla natura esplorativa dell’azione.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza detta Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento di Euro 8.920,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni nove e mesi otto di irragionevole ritardo quale determinato dal giudice del merito.

L’accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione nella misura di un mezzo delle spese della fase di merito che, per il residuo debbono essere posta a carico dell’amministrazione unitamente a quelle di questa fase.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 8.920,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alia rifusione della metà delle spese del giudizio di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per diritti, Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo, nonchè delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario.

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