T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 12-10-2011, n. 7911 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che la ricorrente classificatasi al 379° posto nelle prove per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Università di Genova e perciò esclusa dall’ammissione ha impugnato la graduatoria degli ammessi al primo anno di Laurea dinanzi al TAR Liguria, che con ordinanza n. 304 del 4 novembre 1999 in accoglimento della domanda cautelare disponeva la di lei iscrizione con riserva al corso universitario di laurea in medicina e chirurgia;

che in virtù del sopracitato provvedimento si è iscritta al Corso di Laurea che attualmente frequenta;

che a seguito di Regolamento di competenza proposto dalla Università degli Studi di Genova, su accordo delle parti il Presidente del TAR Liguria con ordinanza presidenziale n. 23 del 22 gennaio 2000 ha trasmesso gli atti a questo TAR dinanzi al quale attualmente lo stesso ricorso è pendente e presso il quale la ricorrente si è costituita;

Visto l’art. 1, comma 2, della L. 21 marzo 2001 n. 133, che ha disposto l’iscrizione a tutti gli effetti ai corsi universitari degli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa abbiano emesso ordinanza di sospensione dell’efficacia di atti preclusivi all’iscrizione e che siano risultati in posizione utile nelle graduatorie di ammissione per l’anno accademico e che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2001;

Considerato che la stessa ricorrente, la quale ha già sostenuto 21 esami del Corso di Laurea in medicina e chirurgia e che ritiene di trovarsi nelle condizioni previste dalla suindicata legge n.133/2001 che ha sanato la sua posizione di studentessa originariamente non ammessa alla iscrizione al predetto Corso di Laurea, ha evidenziato la intervenuta situazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

Rilevato, con riguardo agli effetti della predetta normativa, che le relative disposizioni hanno operato una sanatoria in favore degli studenti ammessi a frequentare i corsi universitari a numero chiuso con provvedimenti emessi in via cautelare a seguito di ricorsi proposti contro i dinieghi di iscrizione;

che la ricorrente rientra nelle condizioni di cui all’art. 1 comma 2, L. 27 marzo 2001, n. 133, risultando iscritta con riserva al corso di laurea stesso in esecuzione di ordinanza cautelare del giudice amministrativo e inoltre ha sostenuto con esito positivo almeno 1 esame entro il 28 febbraio 2001;

che il superamento di esami entro la stessa data prevista dalla stessa legge di sanatoria, ha prodotto, in virtù della stessa legge, effetti definitivamente sananti e prevalenti sull’originario provvedimento di non ammissione al Corso di Laurea di cui trattasi;

che pertanto la ricorrente non ha più interesse a proseguire nella impugnativa proposta con l’attuale ricorso che la sua non ammissione al Corso di Laurea ha infatti ad oggetto;

che pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente;

che quanto alle spese può disporsi, la sussistenza di ragioni che giustificano, la loro compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe dichiara lo stesso ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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