T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 12-10-2011, n. 7912

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Considerato, quanto all’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione dedotta sia dalla FIPAV che dal CONI, che oggetto della controversia non è una sanzione disciplinare (in relazione alla quale la Corte costituzionale 11 febbraio 2011 n. 49 ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione di questo giudice) ma il mancato ripescaggio della V. s.r.l. conseguente ad un’asserita erronea applicazione dell’art. 11 del Regolamento Gare della FIPAV;

Considerato che nel caso in esame il giudice amministrativo non è chiamato a verificare la correttezza o meno di un giudizio tecnico (quale è, ad es., la decisione di attribuire ad una squadra una vittoria a tavolino, in virtù della quale è stata iscritta al campionato A1) ma la legittimità della decisione del Consiglio Federale della FIPAV di fare ricorso alla possibilità, prevista dall’art. 11 del Regolamento Gare della FIPAV, di derogare al principio generale del divieto di doppio ripescaggio;

Ritenuto invece di poter prescindere dall’esame delle ulteriori questioni in rito, non essendo il ricorso fondato;

Ritenuto infatti che ove il ricorso sia manifestamente infondato nel merito, tanto da essere definito con sentenza in forma semplificata, si può prescindere dal previo esame delle eccezioni di rito dedotte dalle parti resistenti (Cons. St., sez. III, 14 giugno 2011, n. 3614);

Considerato che l’impugnazione con atto di motivi aggiunti o con nuovo ricorso ha carattere di facoltatività, purché il nuovo gravame sia proposto nei termini;

Considerato che il provvedimento del 26 agosto 2011 del Consiglio Federale della FIPAV, in quanto arricchito della motivazione completamente carente in quello del 19 luglio 2011 (che assumeva connotato di mero comunicato), giustifica una nuova impugnazione, con la conseguente ammissibilità del ricorso 26/11, proposto nei termini dinanzi all’Alta Corte di Giustizia;

Considerato che il ricorso 26/11, proposto avverso il provvedimento del 26 agosto 2011 del Consiglio Federale della FIPAV, non è identico a quello precedentemente proposto avverso il provvedimento del 19 luglio 2011 dello stesso Consiglio Federale della FIPAV, avendo la ricorrente, nel secondo gravame, contestato le ragioni addotte a supporto del diniego di ripescaggio laddove nel primo ricorso la censura dedotta investe la incontestabile carenza di motivazione;

Considerato che il ricorso 24/11, avendo ad oggetto un comunicato, come affermato dalla stessa FIPAV nella memoria di costituzione deposita il 10 ottobre 2011 (pag. 6), avrebbe dovuto al più essere dichiarato inammissibile sotto tale profilo, con la conseguente ammissibilità del successivo ricorso 26/11, proposto avverso il provvedimento di ripescaggio, congruamente motivato;

Considerato che l’interpretazione che la ricorrente ha dato dell’art. 11 del Regolamento Gare della FIPAV, ostativo a suo avviso ad un secondo ripescaggio, salvo particolari deroghe, di una squadra che già in precedenza aveva beneficiato di tale opportunità, non rendeva necessario adire la Corte Federale;

Considerato che l’art. 11, comma 4, lett. b), del Regolamento Gare della FIPAV, secondo cui "non possono essere ripescate, salva contraria espressa disposizione del Consiglio Federale, le squadre retrocesse e già reintegrate nella stagione precedente", prevede un divieto generale di doppio ripescaggio, salva la possibilità di derogare a tale divieto in presenza di una specifica valutazione operata dallo stesso Consiglio in presenza di una situazione contingente, naturalmente da motivare;

Considerato che la decisione di ripescare la soc. R.V.P. in luogo della ricorrente V. s.r.l. si fonda su una duplice motivazione (pagg. 8 e 9), e cioè la necessità di privilegiare le squadre che hanno una migliore preparazione tecnico- sportiva e una maggiore consistenza economicofinanziaria;

Considerato che la prima motivazione, peraltro non debitamente confutata dalla ricorrente, è legittima in considerazione della particolare situazione verificatasi nel campionato 20112012 (situazione che rende dunque legittima la deroga al principio che esclude, di norma, il doppio ripescaggio), compiutamente illustrata nel provvedimento impugnato;

Considerato, quanto al profilo della solidità tecnicosportiva, che la controinteressata è stata retrocessa dal campionato di Serie A1 a quello di Serie A2 mentre la ricorrente si è classificata al penultimo posto del campionato di Serie A2;

Considerato dunque che la preparazione tecnicosportivo della controinteressata offre indubbiamente maggiori garanzie di affidabilità agonistica e, dunque, assicura un maggior equilibrio tecnico al massimo campionato;

Considerato che in tale decisione ha influito la posizione in classifica occupata, a fine campionato, negli ultimi anni dalla ricorrente, che l’ha vista (nota depositata con consenso della ricorrente in camera di consiglio dal CONI) per due volte retrocessa al campionato A2 (campionati 2006/2007 e 2007/2008); una volta collocata al decimo ed un’altra al settimo posto su 12 squadre nella classifica del campionato A1 (campionati 2004/2005 e 2005/006); due volte collocata al tredicesimo ed una volta al dodicesimo posto, su 14 e 16 squadre nella classifica del campionato A2 (campionati 2008/2009 al tredicesimo posto su 14; 2009/2010 al tredicesimo posto su 16, 2010/2011 al dodicesimo posto su 14);

Considerato che tale ragione, addotta a supporto della deroga al divieto di doppio ripescaggio, è sufficiente a supportare la decisione di ripescare la contro interessata in luogo della ricorrente;

Considerato, infine, che a prescindere dai seri dubbi in ordine alla pedissequa applicazione dei principi fissati dalla l. 7 agosto 1990, n. 241 all’ordinamento sportivo, caratterizzato da una propria autonomia e, dunque, da una propria regolamentazione, è assorbente la considerazione che la ricorrente ha presentato domanda di ripescaggio ben consapevole che la stessa sarebbe stata vagliata ai sensi dell’art. 11 del Regolamento della FIPAV, che prevedeva la possibilità di derogare al doppio ripescaggio;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto e le spese devono essere poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore di ciascuna parte costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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