Cass. civ. Sez. VI, Sent., 01-02-2012, n. 1447 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 9.000,00 per anni nove di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR Campania dal 19.4.1988 al 20.5.2008.

Resiste l’Amministrazione con controricorso e propone ricorso incidentale.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale debbono preliminarmente essere riuniti in quanto proposti avverso lo stesso decreto.

Con l’unico motivo del ricorso principale ci si duole dell’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel ritenere prescritto il diritto all’indennità per il periodo anteriore al decennio decorrente dalla conclusione del giudizio presupposto.

I motivo è fondato, avendo già la Corte affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui "in tema di equa riparazione per violazione dei termine di ragionevole durata dei processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite ai medesimo atto da compiere, fa difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27719 del 30/12/2009).

I motivi del ricorso incidentale con cui si censura la quantificazione della misura dell’indennizzo sono fondati in quanto la liquidazione in Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo non è conforme alla giurisprudenza della Corte.

I ricorsi devono dunque essere accolti entrambi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, non essendo seriamente contestabile l’eccessiva durata di una procedura quasi ventennale, in applicazione del principio (sentenza n. 14753/2010) secondo cui l’importo dell’indennizzo per giudizi avanti al giudice amministrativo protrattisi per lungo tempo l’indennizzo può essere liquidato in via forfettaria e tenuto conto della giurisprudenza in materia della Corte, il Ministero della Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento di Euro 10.000,00 a titolo di equo indennizzo.

Le spese della fase di merito seguono la soccombenza mentre quelle del giudizio di legittimità possono essere compensate in considerazione dell’esito del giudizio.

P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie entrambi; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 10.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per diritti, Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, spese distratte in favore del difensore antistatario; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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