T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 12-10-2011, n. 2420 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha presentato alle filiali di via Tortona e Piazza Cordusio di Milano della U. S.p.a. un’istanza di accesso alla documentazione relativa ad un asserito contratto di finanziamento che egli avrebbe richiesto a tale istituto al fine di verificare l’autenticità della sua firma apposta sulla relativa istanza.

Con nota del 22 febbraio 2011 la Agenzia Crefid di Porto Salvo ha risposto al ricorrente che la documentazione relativa al finanziamento avrebbe dovuto essere richiesta all’istituto bancario erogante.

Avverso tale atto il Sig. Fori ha presentato ricorso per la condanna della banca alla ostensione degli atti richiesti ai sensi dell’art. 116 c.p.a.

Il ricorso è infondato.

E’ pacifico, infatti, che i servizi afferenti l’attività creditizia dei soggetti autorizzati al suo esercizio, in quanto non involgenti profili organizzativi o modalità gestorie del servizio bancario svolto, non si riferiscono ad attività di pubblico interesse e non sono quindi assoggettabili alla normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi (Cons. Stato, VI, 9/11/2010 n. 7977).

La domanda deve essere, quindi, respinta.

Non occorre statuire sulle spese stante la mancata costituzione della parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza di Milano, rigetta il ricorso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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