Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-06-2011) 23-09-2011, n. 34706 Sospensione condizionale revoca

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Procura della Repubblica di Roma, contestualmente al provvedimento di cumulo pene emesso nei confronti di A.A. in data 31.5.2010, chiedeva al Tribunale di Roma – sezione distaccata di Ostia – la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al predetto con le sentenze del Tribunale di Roma in data 2.5.2007 e 9.7.2007. Il Tribunale di Roma – sezione distaccata di Ostia – con ordinanza in data 13.10. 2010 riteneva che non fosse revocabile la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza 2.5.2007, irrevocabile dal 24.5.2007, in quanto la pena di cui alla sentenza 9.7.2007 (per il delitto di furto commesso il 30.6.2007) era stata condizionalmente sospesa; revocava il beneficio della sospensione condizionale concesso con la sentenza 9.7.2007, irrevocabile dal 25.9.2007, in quanto il condannato in data 1.11.2009 (nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza 9.7.2007) aveva commesso un delitto di tentato furto aggravato per il quale era stato condannato con sentenza del Tribunale di Roma – sezione distaccata di Ostia – in data 16.11.2009.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica di Roma, chiedendone l’annullamento nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza 2.5.2007 del Tribunale di Roma – sezione distaccata di Ostia -.

Ha osservato il Pubblico Ministero ricorrente che, pur essendo in astratto corretto il principio che una condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una precedente sentenza di condanna, nel caso di specie si sarebbe dovuto tener conto che la sospensione condizionale di cui alla sentenza 9.7.2007 era soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, e quindi la commissione del reato per cui A. aveva riportato condanna con quest’ultima sentenza doveva essere considerata causa di revoca del beneficio concesso con la sentenza del 2.5.2007.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Per costante giurisprudenza di questa Corte una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, ma nel caso in cui il suddetto beneficio venga revocato per effetto di una condanna successiva non vi alcuna ragione per la quale una condanna non più condizionalmente sospesa non debba esplicare gli effetti previsti dall’art. 168 c.p., n. 1.

Nel caso di specie, il delitto di cui alla sentenza del 9.7.2007 risulta commesso nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza in data 2.5.2007, e quindi la sospensione concessa in relazione alla pena inflitta con quest’ultima sentenza doveva essere revocata.

Si deve peraltro osservare che anche il delitto commesso in data 1.11.2009 – causa di revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del 9.7.2007 – costituiva causa di revoca anche del medesimo beneficio concesso con la sentenza del 2.5.2007.

Pertanto, l’ordinanza del Tribunale deve essere annullata nella parte impugnata. Alla revoca di diritto della sospensione condizionale provvede questa Corte, e quindi l’annullamento è disposto senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla omessa revoca, che dispone, della sospensione condizionale della pena concessa ad A.A. con sentenza in data 2.5.2007 del Tribunale di Roma – sezione distaccata di Ostia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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