T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., 12-10-2011, n. 1511 Trasferimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe indicato il ricorrente G.G., appartenente alla Polizia di Stato, premettendo di svolgere il servizio in qualità di Ispettore Capo in servizio presso il Commissariato di Bari NuovaCarassi e di aver presentato istanza di trasferimento presso il Commissariato di Monopoli per assistere il suocero, invalido, con impossibilità di deambulare senza un aiuto permanente; tanto premesso impugna il provvedimento in epigrafe indicato a mezzo del quale l’istanza é stata respinta in considerazione del fatto che la distanza esistente tra Bari e Monopoli non é tale da impedire al ricorrente di prestare l’assistenza al famigliare; che, difatti, già all’attualità il G. presta tale attività di assistenza; e che infine l’art. 33 della L. 104/92 sancisce il principio per cui l’interesse del dipendente al trasferimento deve comunque contemperarsi con le esigenze della Amministrazione.

Il ricorso é affidato ai seguenti motivi:

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 33 comma 5 della L. 104/92, eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, omesso apprezzamento della situazione del soggetto da assistere e dell’incidenza favorevole del trasferimento sulle modalità dell’assistenza. Ingiustizia manifesta: il provvedimento impugnato non ha preso in considerazione la gravità della infermità del suocero del ricorrente, pur ampiamente documentata;

II) violazione e falsa applicazione dell’art. 33 comma 5 L. 104/92, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, travisamento, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta: l’Amministrazione, dando rilevanza alla circostanza che l’assistenza al famigliare era già in atto al momento, ha dimostrato di ritenere inutile l’avvicinamento, così capovolgendo lo spirito della norma, che invece intende favorire l’avvicinamento del pubblico dipendente al famigliare invalido, al di là del fatto che vi siano o meno delle obiettive difficoltà a prestare l’assistenza in ragione della distanza; vi é poi una istruttoria palesemente carente, come dimostra il fatto che il provvedimento impugnato si riferisce ad istanza di trasferimento presentata nel 2002, precedente a quella di che trattasi;

III) violazione dell’art. 3 L. 241/)0, eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, totale difetto di motivazione, in relazione alla mancata specificazione delle ragioni di servizio che impedivano il trasferimento.

L’Amministrazione si é costituita in giudizio insistendo nella reiezione del ricorso, producendo la nota della Questura di Bari n. 2.10/2011/AAGG del 15 aprile 2011, dalla quale si evince che il suocero del ricorrente é deceduto in data 2 gennaio 2008 e che il ricorrente stesso é collocato a riposo per sopravvenuti limiti di età a far tempo dal 1° giugno 2011. L’Avvocatura Distrettuale ha pertanto insistito nella declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Il ricorso é stato introitato a decisione alla pubblica udienza del 19 maggio 2011.

Il decesso del suocero del ricorrente nonché il collocamento a riposo del medesimo, intervenuti nelle more del giudizio, determinano l’improcedibilità del ricorso.

Peraltro, non potendosi escludere l’interesse del ricorrente ad esercitare una azione risarcitoria in separato giudizio, il Collegio è tenuto, ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a., ad esaminare il merito del ricorso ai fini della mera declaratoria di illegittimità dell’atto

A tal proposito il Collegio osserva che l’art. 33 della L. 104/92 non istituisce un diritto del dipendente pubblico ad ottenere il trasferimento della sede di servizio in funzione di prestare assistenza ad un famigliare invalido: infatti la richiesta di trasferimento va accolta, secondo il tenore letterale della norma, solo "ove possibile".

Tuttavia, onde evitare di svuotare la norma di significato, essa va interpretata nel senso che il trasferimento può essere negato solo se ricorrano determinate esigenze di organizzazione che l’Amministrazione deve compiutamente indicare, sia in assolvimento del generale obbligo di motivare correttamente i provvedimenti, sia in funzione di dimostrare la stessa ricorrenza delle esigenze di servizio. Segnatamente non é corretta una interpretazione della norma che limiti il trasferimento alla sola ipotesi in cui il dipendente dimostri di trovarsi nell’impossibilità o nella estrema difficoltà – in considerazione della distanza esistente -,di portare assistenza al famigliare.

Nel caso di specie il provvedimento impugnato si é arrestato di fronte alla constatazione che il ricorrente era in grado di assolvere alla assistenza anche prestando servizio a 50 km dalla abitazione del suocero, ragione per cui l’interesse del disabile é passato ipso facto in secondo piano di fronte ad un non meglio identificato "interesse pubblico contrapposto". Nulla dice il provvedimento impugnato in ordine alle ragioni che ostavano al trasferimento.

Tutto ciò dimostra che l’Amministrazione, per il fatto che il ricorrente era comunque in grado di prestare l’assistenza, si é ritenuta legittimata a non ricercare soluzioni che consentissero di accogliere l’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente.

Di fronte ad istanze di trasferimento formulate ex art. 33 L. 104/92, l’Amministrazione deve invece ricercare delle soluzioni, a prescindere dalla possibilità o meno, per il dipendente, di prestare l’assistenza al congiunto anche prestando il servizio a distanza: ove tali soluzioni non siano trovate, l’Amministrazione potrà negare il trasferimento, ma dovrà dare conto nel provvedimento di diniego delle ragioni che impediscono di accogliere la domanda.

Per le dianzi esposte ragioni, riconducibili al secondo ed al terzo dei motivi di ricorso, va dichiarata la illegittimità del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Visto l’art. 34 comma 3 c.p.a., accerta e dichiara l’illegittimità del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica Sicurezza, n.333C/ISez.3^/16941, del 30/03/2005.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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