T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 12-10-2011, n. 970 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è proprietario di un terreno ubicato nel Comune di Nuoro, in catasto al foglio 52, mappale 226, della superficie di mq. 2263.

Tale terreno, peraltro, risulta catastalmente intestato al sig. Pietro P..

Quest’ultimo, in data 17 dicembre 1999, riceveva, da parte dell’impresa C.F. & C. Snc, delegata per le espropriazioni connesse ai lavori per la costruzione della strada di circonvallazione sud di Nuoro e di sistemazione e completamento del tratto stradale di Mughina, la notifica del decreto di occupazione d’urgenza n. 138 del 17.11.1999, relativo all’anzidetto terreno, e la notifica dell’avviso di immissione in possesso.

In data 17 dicembre 1999 il sig. P. riceveva, altresì, la comunicazione dell’avvio del procedimento espropriativo di tali aree.

Solo il successivo 31 gennaio 2000 il sig. P. trasmetteva al ricorrente gli atti ricevuti.

Secondo quanto prospettato dal ricorrente, l’area in questione risulta destinata dall’attuale piano regolatore per la gran parte a verde di rispetto e, per la parte rimanente, a strada di piano regolatore (variante approvata con D.A. n. 1103/U del 5 agosto 1980) ed è ricompreso nel piano particolareggiato di Mughina, approvato col medesimo decreto.

In relazione alla descritta situazione, con il ricorso n. 309/2000, notificato il 18 febbraio 2000 e depositato il successivo giorno 28, il sig. F. ha impugnato gli atti precisati in epigrafe lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:

Violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241: per il mancato invio dell’avviso di inizio del procedimento espropriativo e la violazione delle sottese garanzie procedimentali;

Violazione dell’art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 – Violazione delle disposizioni in materia di approvazione delle varianti urbanistiche (legge reg. n. 45/1989 e legge n. 1150/1942) – Violazione delle disposizioni in materia di ubicazione di opere pubbliche: in quanto i vincoli espropriativi insistenti sul bene sarebbero decaduti, sicchè allo stato delle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici le determinazioni assunte sarebbero illegittime per violazione dell’obbligo di ubicare le opere pubbliche su aree destinate a servizi. In ogni caso, infatti, non sarebbe stato ritualmente attivato il procedimento per l’approvazione del progetto di opera pubblica con efficacia di variante di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 1/1978 e dall’art. 20 della legge reg. n. 45/1989.

Di qui la richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati e vittoria delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Nuoro che, dopo aver eccepito l’irricevibilità del ricorso perché tardivamente proposto, ne ha chiesto nel merito il rigetto, vinte le spese.

Con il ricorso n. 1235/2004, notificato il 24 novembre 2004 e depositato il successivo 3 dicembre, il sig. F. ha altresì impugnato il provvedimento finale del procedimento di esproprio di cui sopra, intervenuto nelle more del giudizio, riproducendo, nella sostanza, i vizi già denunciati con l’atto introduttivo del giudizio e concludendo per il suo annullamento, con contestuale richiesta di condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti.

Anche nel presente giudizio si è costituito il Comune di Nuoro che, dopo aver eccepito l’irricevibilità del ricorso perché tardivamente proposto, ne ha chiesto nel merito il rigetto, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 13 luglio 2011, sentiti i difensori delle parti, le cause sono state poste in decisione.

Motivi della decisione

Evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva inducono il Collegio a disporre la riunione dei ricorsi al fine di deciderli con unica sentenza.

Dev’essere anzitutto esaminata l’eccezione di tardività dell’impugnazione sollevata dalla difesa dell’amministrazione.

In relazione ad essa va premesso che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. 3 gennaio 1978 n. 1, l’avviso d’immissione in possesso è legittimamente notificato al proprietario catastale del fondo oggetto dell’occupazione d’urgenza, essendo onere del privato interessato curare l’esatta corrispondenza delle risultanze catastali alla reale situazione giuridica del bene oggetto della procedura ablatoria (cfr: Consiglio Stato, sez. IV, 20 maggio 1997, n. 957).

E’ ben vero che, più recentemente, la giurisprudenza amministrativa ha ammorbidito la portata di tale asserzione, affermando che il principio generale per cui l’ avviso di immissione in possesso è legittimamente notificato al proprietario catastale del fondo non trova applicazione, perché ne viene meno la logica acceleratoria che lo sorregge, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione abbia sicura ed esatta conoscenza della situazione dominicale, tanto da instaurare un contraddittorio nel procedimento con i proprietari effettivi e da notificare a questi altri atti della procedura (cfr: Consiglio Stato, sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8289), ma tale correttivo non rileva nel caso di specie, non essendosi data la prova che l’amministrazione fosse comunque a conoscenza del dichiarato trasferimento del diritto di proprietà sull’area interessata dal procedimento espropriativo.

Orbene, secondo quanto si ricava dall’atto introduttivo del giudizio, il sig. P., intestatario catastale dell’immobile, ha ricevuto in data 17 dicembre 1999 il decreto di occupazione d’urgenza dell’area interessata dal procedimento espropriativo, recante altresì l’indicazione della delibera della G.M. n. 407 dell’11 giugno 1998, con la quale il Comune di Nuoro stabiliva di procedere all’acquisizione degli stessi immobili.

Il ricorso è stato affidato alla notifica dal sig. F. (effettivo proprietario del bene, cui tali atti erano stati trasmessi solo il 21.1.2000), il 15 febbraio 2000, ossia il 60° giorno dall’avvenuta conoscenza del proprietario catastale degli atti impugnati, restando così esso tempestivamente proposto, sia pure in limine, rispetto al termine decadenziale di legge.

Con riguardo al merito del ricorso, il Collegio ritiene necessario, ai fini del decidere, disporre l’integrazione della documentazione agli atti.

Si rende infatti necessario acquisire dall’amministrazione comunale:

stralcio della cartografia dello strumento urbanistico concernente l’area interessata al procedimento espropriativo per cui è causa, vigente alla data di adozione della delibera di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, con la relativa leggenda;

copia conforma all’originale della delibera della G.M. n. 407 dell’11 giugno 1998;

copia conforma all’originale della determinazione del Direttore generale dell’Assessorato dei LL.PP. n. 661/VIAB del 19.07.1999 e n. 826/VIAB del 16 settembre 1999;

copia conforme all’originale di ogni altro adottato dal Comune di Nuoro ai fini dell’approvazione dell’opera in questione, compresi quelli concernenti, se adottati, il procedimento per la variante della destinazione urbanistica dell’area.

relazione illustrativa dell’intero procedimento per cui è causa.

A tal fine può assegnarsi al Dirigente p.t. del Settore LL.PP. – Servizio Espropriazioni del Comune di Nuoro il termine di 60 per il deposito, presso la Segreteria della Sezione, della documentazione di cui sopra, decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Per la prosecuzione del giudizio può fissarsi l’udienza pubblica del 15 febbraio 2012.

Resta riservata al definitivo ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

non definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, dispone gli incombenti di cui in motivazione.

Fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 15 febbraio 2012.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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