Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-06-2011) 23-09-2011, n. 34682 Sospensione condizionale della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

T.A. è stato condannato dal Tribunale di Udine con sentenza in data 29.1.2008 alla pena di mesi due di arresto ed Euro 3.500,00 di ammenda, sostituito l’arresto con Euro 2.280 di ammenda, con il beneficio della non menzione della condanna, per il delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 22 e 12, per avere impiegato alle proprie dipendenze la cittadina rumena S.S., sprovvista di permesso di soggiorno. Reato accertato in data (OMISSIS). La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 21.1.2010, in parziale riforma della suddetta sentenza del Tribunale, ha concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la decisione del Tribunale.

La Corte distrettuale ha ritenuto che l’adesione della Romania all’Unione Europea non avesse fatto venir meno il reato contestato, non potendosi applicare nel caso di specie il disposto dell’art. 2 c.p., come peraltro aveva ritenuto la giurisprudenza della Corte di cassazione.

Ha ritenuto inoltre che tra l’imputato e la predetta cittadina all’epoca extracomunitaria si fosse instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro, in considerazione delle mansioni affidate alla predetta, tenuta ad osservare un orario di lavoro, a nulla rilevando che non fosse stato ancora stabilito il compenso della prestazione lavorativa.

Ha ritenuto altresì che sussistessero gli estremi della colpa nell’atteggiamento dell’imputato, il quale era a conoscenza del fatto che la S. non era in possesso del permesso di soggiorno e, solo confidando in mere assicurazioni verbali, aveva ritenuto che fossero in corso le pratiche per il rilascio di detto permesso.

Ha ritenuto, infine, che l’entità non trascurabile dell’importo complessivo dell’ammenda consentisse di accedere alla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.

Con un primo motivo ha contestato la rilevanza penale del fatto contestato, poichè la Romania, prima della commissione del fatto, aveva già sottoscritto il Trattato di adesione all’Unione Europea e l’Italia aveva accettato in data 27 maggio 2005 tale adesione.

Con un secondo motivo ha sostenuto che nella fattispecie mancava sia l’elemento oggettivo del reato, poichè non si era ancora instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro tra l’imputato e la predetta cittadina rumena, sia l’elemento soggettivo, poichè l’imputato aveva ricevuto assicurazioni dalla predetta che era stato già richiesto il permesso di soggiorno e che gli avrebbe consegnato qualsiasi documento appena rilasciato dalla Questura. Con un terzo motivo ha contestato che la Corte di appello avesse concesso la sospensione condizionale della pena, senza motivazione e senza che detto beneficio le fosse stato richiesto con i motivi di appello.

Motivi della decisione

I motivi del ricorso sono infondati.

Con giurisprudenza ormai costante questa Corte ha stabilito che L’adesione della Romania all’Unione europea, con il conseguente acquisto da parte dei rumeni della condizione di cittadini europei, non ha determinato la non punibilità dei reati previsti dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e commessi dagli stessi prima del (OMISSIS), data d’entrata in vigore del Trattato d’adesione (V. Sez. 1 sent. n. 23557 del 5.6.2008, Rv. 240196). Sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n.2451 del 27.9.2007, Rv. 238197) le quali – dopo aver premesso che in tema di successione di leggi penali, la modificazione della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso solo se tale norma è integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva – hanno statuito che l’adesione della Romania all’Unione europea, con il conseguente acquisto da parte dei rumeni della condizione di cittadini europei, non ha determinato la non punibilità dei reati di cui trattasi commessi dagli stessi prima del 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore del Trattato di adesione, in quanto quest’ultimo e la relativa legge di ratifica si sono limitati a modificare la situazione di fatto, facendo solo perdere ai rumeni la condizione di stranieri, senza che tuttavia tale circostanza sia stata in grado di operare retroattivamente sul reato già commesso. Sono infondate le prospettazioni del ricorrente sul tema, poichè è evidente che i cittadini Rumeni sono diventati cittadini europei solo con l’entrata in vigore del trattato di adesione (che è successiva alla commissione del reato de quo) e a nulla rileva la data di sottoscrizione del predetto Trattato o la data di accettazione da parte dell’Italia dell’ingresso nell’Unione Europea della Romania.

Neppure rileva che nel corso del processo la suddetta cittadina rumena abbia acquistato la cittadinanza europea, poichè si deve aver riguardo ai fini della sussistenza del reato alla situazione al momento del fatto, e nessuna norma prevede come causa di estinzione del reato di cui trattasi il successivo acquisto da parte dello straniero della suddetta cittadinanza.

La motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto integrato, alla stregua delle emergenze processuali, sia oggettivamente che soggettivamente il reato contestato è del tutto immune da vizi logico giuridici e la diversa lettura delle emergenze processuali da parte della difesa del ricorrente non può essere presa in considerazione in questa sede.

Non risponde al vero che la Corte di appello ha concesso la sospensione condizionale della pena senza motivazione e in mancanza di una richiesta nell’atto di appello.

In questo, nelle conclusioni, era stata chiesta in via subordinata la condanna al minimo della pena, "applicando le circostanze generiche e concessi tutti i benefici di legge", tra i quali vi è senza dubbio la sospensione condizionale della pena che è stata concessa in considerazione dell’elevato importo della somma di denaro che l’imputato avrebbe dovuto pagare.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, e al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna dell’Imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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