T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 12-10-2011, n. 1798 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente ed alla controinteressata in epigrafe indicata e depositato il 25.5.2011 il ricorrente premesso di avere stipulato diversi contratti preliminari con la controinteressata per la cessione della attività commerciale di quest’ultima avente ad oggetto anche la rivendita di generi di monopolio e la gestione del gioco del lotto; che tra le medesime parti era insorta controversia sfociata in un giudizio civile pendente innanzi al Tribunale di Termini Imerese, avente ad oggetto anche la domanda di esecuzione specifica del contratto ex art. 2932 c.c.; che controversa era nel predetto giudizio la ricomprensione nell’oggetto della cessione anche della "possibilità di ottenere in trattativa privata con l’AAMS la rivendita di tabacchi e la ricevitoria del lotto"; che, pendente il predetto giudizio, aveva appreso che la controinteressata aveva inoltrato istanza amministrativa per il trasferimento a terzi delle concessioni amministrative in questione; che tale iniziativa pregiudicava i propri diritti nascenti dal preliminare di cui sopra; che, pertanto, aveva presentato istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo in corso, nel quale aveva anche spiegato intervento ad opponendum; che l’Amministrazione non aveva accolto la predetta istanza; tutto quanto sopra premesso, ha concluso per l’accoglimento della propria domanda e la condanna dell’Amministrazione resistente all’ostensione dell’istanza della controinteressata e del terzo, nonché di tutti gli atti relativi al predetto procedimento amministrativo.

Si è costituita l’Amministrazione resistente, eccependo l’assenza di una posizione legittimante la richiesta di accesso in capo al ricorrente, non potendo la prima rinvenirsi nella situazione nascente dalla stipula del preliminare del trasferimento d’azienda della controinteressata; né nella sua partecipazione del ricorrente al procedimento, non potendo esso essere pregiudicato dall’eventuale provvedimento favorevole all’istante; tutto quanto sopra eccepito, ha concluso per il rigetto della domanda avversaria.

All’adunanza camerale del 22.9.2011 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso, volto alla condanna dell’Amministrazione resistente all’ostensione degli atti di cui sopra, è fondato ed in quanto tale merita accoglimento per le ragioni di cui appresso.

Osserva il Collegio che "la situazione "giuridicamente rilevante" disciplinata dall’art.. 7 agosto 199 n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, con la conseguenza che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 09.03.2011, n. 1492; Consiglio di Stato, Sez. IV, 03/08/2010, n. 5173).

Nel caso di specie deve ritenersi che gli atti procedimentali siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti sulla sfera del ricorrente, posto che allo stesso, in forza del contratto preliminare di cui in narrativa, è riconducibile una situazione di vantaggio incompatibile con quella potenzialmente nascente dall’eventuale provvedimento di accoglimento conclusivo del detto procedimento.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Amministrazione di consentire al ricorrente l’accesso agli atti di cui alla propria istanza del 15.3.2011 (prot. n. 13568 del 22.3.2011).

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione all’ostensione in favore del ricorrente degli atti di cui all’istanza del 15.3.2011 (prot. n. 13568 del 22.3.2011).

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore del ricorrente nella complessiva somma di Euro 800,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Nicolò Monteleone, Presidente

Francesca Aprile, Referendario

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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