Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-06-2011) 23-09-2011, n. 34681 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.R. è stato imputato del delitto di detenzione abusiva di una pistola e di un fucile, rinvenuti il (OMISSIS) in sede di perquisizione del suo appartamento dietro una intercapedine di plastica posta di fronte alla vasca da bagno, nonchè del delitto di ricettazione del suddetto fucile, provento di furto commesso il (OMISSIS).

Con sentenza in data 15.10.2009, il Tribunale di Milano assolveva il predetto in ordine alla detenzione della pistola, risultata a salve, e lo condannava per la detenzione e per la ricettazione del fucile, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni 3, mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa. Con sentenza in data 29.10.2010 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del primo giudice.

L’imputato aveva sostenuto che le armi rinvenute in una intercapedine della vasca da bagno non fossero sue, poichè egli si era trasferito da pochi giorni in quell’appartamento ed il fucile era risultato avvolto in un pezzo di moquette identica a quella che si trovava abbandonata da lungo tempo nel balcone dell’appartamento.

La Corte di appello ha ritenuto che il fucile appartenesse all’imputato, perchè era risultato che lo stesso aveva avuto la disponibilità dell’appartamento non da pochi giorni, essendo stato invitato dall’ENEL il 10.12.2008 a trasformare il contratto provvisorio di allacciamento della luce in contratto definitivo.

Inoltre, l’intercapedine era risultata coperta solo da un pezzo di plastica, facilmente rimovibile. Non poteva darsi alcuna rilevanza al pezzo di moquette con il quale era stato trovato avvolto il fucile, in quanto nulla risultava in atti sullo stato della moquette.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato, chiedendone l’annullamento per mancanza e comunque per illogicità della motivazione.

Le prove raccolte erano contraddittorie e la Corte aveva considerato solo gli elementi di accusa a suo carico.

Non aveva, invece, considerato che egli aveva effettuato il trasloco solo pochi giorni prima della perquisizione, e quindi non poteva essere a conoscenza dell’esistenza delle armi nascoste nel bagno.

Il fatto che le armi non presentassero tracce di umidità non poteva significare che erano state nascoste nel bagno da poco tempo, poichè le stesse armi erano state custodite per sei mesi nell’Ufficio corpi di reato del Tribunale di Milano, senza alcuna cura, ed erano state trovate in buono stato dal perito che le aveva esaminate.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto l’imputato ha dedotto solo motivi di fatto che non possono essere presi in considerazione in questa sede di legittimità.

La Corte di appello ha, con motivazione congrua e immune da vizi logico giuridici, ritenuto che il M. avesse avuto la disponibilità dell’appartamento, nel quale in sede di perquisizione è stato rinvenuto il fucile indicato nel capo di imputazione, non da pochi giorni – come sostiene l’imputato – ma da un certo tempo e che il luogo in cui era stata rinvenuta l’arma rendeva del tutto incredibile che l’imputato non fosse a conoscenza della presenza del fucile nel bagno della sua abitazione.

A conforto del fatto che il fucile in questione si trovasse da poco tempo nel luogo umido in cui è stato rinvenuto è stato indicato anche lo stato di conservazione dello stesso, ed è del tutto indimostrato da parte dell’imputato che successivamente al sequestro la suddetta arma sia stata conservata senza cura e in un luogo altrettanto umido.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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