Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-02-2012, n. 1432 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 10.5.07 la Corte d’appello dell’Aquila rigettava il gravame interposto dalla S.n.c. Elettroidraulica Impianti contro la sentenza emessa il 25.11.05 dal Tribunale di Pescara che – in contraddittorio con l’INPS, la S.C.CI. S.p.A. e la SOGET S.p.A. – ne aveva rigettato, previa riunione dei relativi giudizi, le opposizioni a cartella esattoriale e a ordinanza- ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e conseguenti sanzioni.

Statuivano i giudici del merito l’invalidità dei contratti di formazione e lavoro per i quali la società opponente aveva illegittimamente fruito dei relativi benefici previdenziali, trattandosi di assunzione di due dipendenti che già in passato detta società aveva assunto con tale tipologia contrattuale.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la S.n.c. Elettroidraulica Impianti affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso l’INPS. La SOGET S.p.A. è rimasta intimata.

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per asserita nullità della sentenza in quanto priva delle ragioni di diritto su cui si fonda la decisione.

Il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. (ratione temporis applicabile nel caso in esame) è così formulato: "Deve ritenersi affetta da nullità assoluta la sentenza del giudice di merito che risulti del tutto priva dell’enunciazione dei motivi in diritto e delle ragioni giuridiche, prospettate dalla parte in sede di appello, e su cui si fonda la decisione?".

Osserva questa S.C. che il motivo è inammissibile perchè il quesito che lo conclude è meramente ripetitivo d’un pacifico principio di diritto, risolvendosi in una parafrasi del relativo contenuto, il che non è conforme alla ratio dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), come già in altre occasioni questa S.C. ha avuto modo di statuire.

Infatti, lo scopo del quesito è quello di rafforzare la funzione nomofilattica propria del giudizio di legittimità, fungendo da punto di congiunzione tra la soluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio (cfr. Cass. Sez. 1^ n. 14682 del 22.6.07).

Ne discende che viene meno alla propria funzione il quesito che, come avvenuto nel caso di specie, ripeta alla lettera (o con mera parafrasi) un principio giurisprudenziale senza chiarire, nello specifico, quali sarebbero le omissioni di una motivazione in cui, in realtà, la Corte territoriale esplicita – sia pure in sintesi – la ratio deciderteli, ravvisata nel rilievo che l’avere la S.n.c. Elettroidraulica Impianti assunto con contratto di formazione e lavoro gli stessi dipendenti che in precedenza aveva già assunto con analoga forma negoziale e che avevano conseguito, all’esito, la qualifica di operai specializzati importa presunzione idonea a dimostrare, ex art. 2729 c.c., che dette nuove assunzioni altro non erano che un modo per godere di indebiti benefici contributivi.

Ove, poi, l’intento della ricorrente sia quello di denunciare – ancorchè con impropri rinvii normativi – un’insufficiente motivazione rispetto alle argomentazioni svolte nell’atto d’appello, basti ricordare che il giudice del merito non è tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. Sez. Lav. 20.4.06 n. 9234 e numerose altre conformi).

2- Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione delle medesime norme, in relazione – questa volta – all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale omesso di valutare le risultanze istruttorie (documentali e testimoniali), che dimostrano la genuinità e validità dei contratto di formazione e lavoro con cui sono stati assunti i dipendenti A.R. e M. C. per il raggiungimento della qualifica di operai specializzati di 4^ livello.

Osserva questa S.C. che il motivo è formulato in maniera contraddittoria perchè da un lato parla di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ovvero di vizio deducibile ex art. 360 c.p.c., n. 3, dall’altro incongruamente rinvia all’art. 360 c.p.c., n. 5, concernente – invece – i vizi di motivazione.

Ciò detto, ove interpretato come sostanzialmente inteso a denunciare un vizio di motivazione, il motivo è inammissibile sotto plurimi profili, vuoi perchè non si conclude con il dovuto momento di sintesi del fatto controverso e decisivo (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 1. 10.07 n. 20603; Cass. Sez. 3^ 25.2.08 n. 4719; Cass. Sez. 3^ 30.12.09 n. 27680), vuoi perchè in realtà inteso a sollecitare una nuova lettura delle risultanze istruttorie (operazione preclusa in sede di legittimità).

Se, invece, l’intento della ricorrente è quello di dedurre effettivamente una violazione o falsa applicazione di norme di diritto, basti notare che ne difetta il quesito di diritto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

3- Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo l’impugnata sentenza trascurato che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale e/o ad ordinanza-ingiunzione in materia previdenziale incombe sull’INPS l’onere di provare gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la sua pretesa.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: "Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale e/o ad ordinanza ingiunzione in materia previdenziale, l’istituto opposto riveste la natura di parte attrice sostanziale, incombendo, su di essa, ai sensi dell’art. 2696 c.c. (recte: 2697), l’onere probatorio di provare i fatti e gli elementi di diritto su cui si fonda la pretesa creditoria e/o sanzionatoria?".

Anche tale motivo è inammissibile, vuoi perchè il relativo quesito ha carattere meramente e genericamente ripetitivo d’un pacifico principio di diritto (v. sopra), vuoi perchè esso non è idoneo a confutare l’argomentazione su cui si basa l’impugnata sentenza, che ha disatteso l’appello non già esonerando l’INPS dall’onere probatorio, ma ritenendolo assolto – su base presuntiva ex art. 2729 c.c. – vista l’insussistenza di una nuova necessità di specializzazione da parte dei due lavoratori assunti dalla società opponente, diversa da quella da loro già acquisita all’esito del precedente analogo rapporto alle dipendenze della stessa S.n.c. Elettroidraulica Impianti.

Tale affermazione – per altro – è conforme all’insegnamento secondo cui non è vietata l’assunzione di un lavoratore con contratto di formazione e lavoro nel caso in cui egli sia stato già parte di un precedente analogo contratto purchè il secondo CFL sia destinato a fargli acquisire una professionalità differente da quella già acquisita (cfr. Cass. 1.9.04 n. 17574).

Del pari la decisione dei giudici d’appello è conforme alla giurisprudenza di questa S.C., che ha ripeticamente statuito che, se al momento dell’assunzione con contratto di formazione e lavoro il lavoratore già possiede la professionalità che dovrebbe costituire lo scopo del programma formativo, avendo espletato in precedenza analoga attività presso un differente datore di lavoro, il contratto è affetto da un vizio parziale genetico di causa, con conseguente sua trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr.

Cass. 9.3.09 n. 5644; Cass. 7.1.03 n. 29).

A maggior ragione ciò valga quando – come nel caso di specie – la successiva assunzione con contratto di formazione e lavoro sia avvenuta presso lo stesso datore di lavoro (vale a dire presso l’odierna ricorrente).

4- Con il quarto motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 421 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nella parte in cui la Corte aquilana non ha tenuto conto della censura, sollevata in appello, relativa all’avvenuta escussione del teste A. nonostante la tardività della relativa richiesta di prova, atteso che l’INPS si era costituito tardivamente.

Anche tale censura è inammissibile sotto plurimi profili, sia perchè irrilevante (l’impugnata sentenza non si è affatto basata su tale testimonianza) sia perchè non autosufficiente, non risultando trascritto in ricorso il motivo d’appello che si assume essere stato ignorato dalla Corte territoriale.

5- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Non è dovuta pronuncia sulle spese riguardo alla SOGET S.p.A., che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità a favore dell’INPS, liquidate in Euro 50,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori come per legge. Nulla spese riguardo alla SOGET S.p.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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