Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-02-2012, n. 1431 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 30.12.06 la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame interposto da R.B.M. contro la sentenza emessa il 13.2.03 dal Tribunale capitolino che – in contraddittorio con l’INPS, la S.C.CI. S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – ne aveva rigettato, perchè tardiva, l’opposizione avanzata, tra il 41^ e il 60^ giorno dalla notifica, contro la cartella di pagamento con cui le era stato intimato il pagamento di debiti per IVA e contributi non versati.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la R. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso l’INPS. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è rimasta intimata.

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo si lamenta vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale non ha risposto alla doglianza, mossa in appello, per cui poteva ingenerare errore nella contribuente (tale da giustificare una sua successiva rimessione in termini) il fatto che nella cartella di pagamento notificata alla R. – cartella avente ad oggetto crediti di diversa natura contestabili innanzi a differenti autorità giudiziarie e in termini diversi – fosse indicato in grassetto il termine più lungo utile ad impugnare certi debiti erariali e in carattere normale il termine più breve riguardante i debiti verso l’INPS. Analoga doglianza viene proposta nel secondo motivo di ricorso, sempre per vizio di motivazione, sotto il profilo della violazione dell’art. 24 Cost..

2- I due motivi – da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi – sono inammissibili perchè, in sostanza, con essi l’odierno ricorrente deduce non già un vizio di motivazione su un fatto decisivo e controverso, bensì un’omessa pronuncia su questioni di diritto su cui erano stati incentrati i motivi di gravame, vale a dire un error in procedendo che, per costante insegnamento di questa Corte Suprema, va denunciato – a pena di inammissibilità – ai sensi non già dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (o del n. 3), bensì del n. 4 in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 11.11.2005 n. 22897; in senso conforme v. ancora, ex aliis, Cass. 27.9.2000 n. 12790; Cass. 7.7.2004 n. 12475; Cass. 26.1.2006 n. 1701;

Cass. 14.2.2006 n. 3190; Cass. 22.11.2206 n. 24856).

A ciò si aggiunga che il ricorso non risulta neppure autosufficiente, noto essendo che, ove si denunci un’omessa pronuncia su un motivo d’appello, nel corpo del ricorso deve trascriversi il motivo medesimo in modo completo o, almeno, nelle sue parti salienti (cfr., fra le numerose in tal senso, Cass. 12.5.2010 n. 11477), così come sarebbe stato doveroso trascrivere la cartella impugnata, almeno nella sezione relativa a tempi e modi di presentazione del ricorso.

Da ultimo, è appena il caso di notare la manifesta infondatezza in punto di diritto dell’assunto secondo cui sarebbe idoneo a determinare errore scusabile – e quindi a far rimettere in termini la contribuente – il fatto che nella cartella i due diversi termini di ricorso sarebbero stati indicati l’uno in grassetto e l’altro in carattere normale: a parte il rilievo che l’impugnata sentenza ha risposto a riguardo con il notare che entrambi i termini erano, in realtà, indicati in grassetto, basti ricordare che la diligenza media esigibile nei confronti di qualsiasi contribuente impone che si leggano per intero tutte le spiegazioni contenute in una cartella di pagamento, a prescindere dal carattere (grassetto, normale o corsivo) in cui compaiono, sicchè non si vede come possa giustificarsi il contegno di chi le dia una scorsa frettolosa o comunque incompleta.

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’INPS, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Non è dovuta pronuncia sulle spese riguardo alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità a favore dell’INPS, liquidate in Euro 50,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori come per legge. Nulla spese riguardo alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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