T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 12-10-2011, n. 243 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il signor H.N., cittadino della Tunisia, ha chiesto l’annullamento del decreto in data 7.12.2009, con il quale il Questore di Trento gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche.

Ad avviso dell’istante detto provvedimento risulterebbe sotto più profili illegittimo, atteso che sarebbe consentito il rilascio del predetto permesso allo straniero la cui permanenza sul territorio nazionale sia motivata dall’accertata necessità di fruire di cure mediche in relazione al suo stato di salute.

Si é costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, opponendo l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 20/2011 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione.

All’udienza pubblica del 28 luglio 2011 la causa è passata in decisione

Motivi della decisione

1. Va, anzitutto, premesso che il ricorrente, entrato legalmente nel territorio dello Stato, è stato sottoposto in data 6.2.2008 ad un intervento chirurgico per carcinoma indifferenziato alla laringe, successivamente ottenendo un permesso di soggiorno per cure mediche che veniva emesso dalla Questura con scadenza fissata al 14.3.2009.

L’interessato ha impugnato l’opposto diniego al rinnovo del suddetto permesso, allegando che l’art. 36 del D.Lgs. n. 286/1998 consentirebbe anche allo straniero, nell’interpretazione datane dalla Corte costituzionale, la permanenza sul territorio nazionale ai fini di fruire e completare le cure mediche ritenute indispensabili da parte delle competenti Autorità sanitarie.

2. Al riguardo, osserva il Collegio che il D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 all’art. 2 riconosce allo straniero "comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato……i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti". Nei successivi articoli il legislatore ha dettato alcune specifiche disposizioni nelle quali vengono differenziati i modi di esercizio del diritto alla salute a seconda della posizione del soggetto rispetto agli obblighi relativi all’ingresso e al soggiorno.

L’art. 34 del citato T.U. prevede che lo straniero regolarmente soggiornante nello Stato e i suoi familiari siano in linea di principio obbligatoriamente iscritti al servizio sanitario nazionale; l’art. 35, commi 1 e 2, disciplina l’ipotesi in cui lo straniero sia regolarmente presente nel territorio dello Stato, ma non sia iscritto al servizio sanitario nazionale, mentre il comma 3 dispone per lo straniero non in regola con le norme sull’ingresso e sul soggiorno che "sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva".

L’art. 36, infine, prevede la possibilità di ottenere uno specifico visto di ingresso ed un permesso di soggiorno a favore dello straniero che intende entrare in Italia allo scopo di ricevere cure mediche.

In proposito, la Corte Costituzionale, nella sentenza 17.7.2001, n. 252, ha ribadito, conformemente al proprio costante orientamento, che il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è "costituzionalmente condizionato dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti", salva la garanzia di "un nucleo irriducibile del diritto alla salute" protetto come ambito inviolabile della dignità umana, che impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela e tali da pregiudicare l’attuazione di questo diritto.

La Corte nella richiamata decisione n. 252/2001 afferma espressamente "l’erroneità del presupposto interpretativoda cui muove il giudice a quo, secondo il quale il diritto inviolabile alla salute dello straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale, garantito dagli artt. 2 e 32 Cost., potrebbe essere tutelato solo attraverso la previsione – da inserire nell’art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 – di uno specifico divieto di espulsione per il soggetto che si trovi nella necessità di usufruire di una terapia essenziale per la sua salute. Al contrario, lo straniero presente, anche irregolarmente, nello Stato ha diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili e urgenti, secondo i criteri indicati dall’art. 35, comma 3 citato, trattandosi di un diritto fondamentale della persona che deve essere garantito, così come disposto, in linea generale, dall’art. 2 dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998. La valutazione dello stato di salute del soggetto e della indifferibilità ed urgenza delle cure deve essere effettuata caso per caso, secondo il prudente apprezzamento medico; di fronte ad un ricorso avverso un provvedimento di espulsione si dovrà, qualora vengano invocate esigenze di salute dell’interessato, preventivamente valutare tale profilo – tenuto conto dell’intera disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 286 del 1998 – se del caso ricorrendo ai mezzi istruttori che la legge, pur in un procedimento caratterizzato da concentrazione e da esigenze di rapidità, certamente consente di utilizzare. Qualora risultino fondate le ragioni addotte dal ricorrente, si dovrà provvedere di conseguenza, non potendosi eseguire l’espulsione nei confronti di un soggetto che potrebbe subire, per via dell’immediata esecuzione del provvedimento, un irreparabile pregiudizio a tale diritto".

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, dal canto suo, che, dal visto quadro normativo, non può che discendere la fondata pretesa dello straniero di ottenere il pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche d’urgenza o che non potrebbe ricevere nel paese di origine, ma anche trattamenti di mantenimento e controllo (cfr. Cons. Stato, 26.7.2010; n. 1792).

Nella specie, la documentazione medica prodotta dall’interessato, che attesta l’esistenza di una grave patologia tumorale in fase di risoluzione, ma tuttora in trattamento di mantenimento e controllo, comprova, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 286/1998, la sussistenza delle condizioni legittimanti il soggiorno del medesimo sul territorio nazionale.

In definitiva, il ricorrente ha titolo per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, riservata restando la potestà dell’Amministrazione di controllare l’evoluzione della malattia ai fini di ogni definitiva statuizione circa il rientro dell’interessato nel Paese di origine senza pericolo per la sua salute.

3. Per le suesposte considerazioni, l’atto impugnato non resiste alle censure dedotte ed il ricorso, con assorbimento dei profili non riconducibili in quelli sopra definiti, va quindi accolto, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza presentata dal ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 79/2011, lo accoglie, annullando il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno a corrispondere al ricorrente le spese, i diritti e gli onorari del giudizio, liquidati in complessivi Euro 3.000,00, oltre alla rifusione del contributo unificato (ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), all’I.V.A., a C.P.A. ed al 12,5% a titolo di rimborso spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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