Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 23-09-2011, n. 34623 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che la Corte di appello di Torino con ordinanza del 27 agosto 2010 ha rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere avanzata da G.T. per decorrenza dei termini di custodia cautelare, rilevando che i termini non erano ancora scaduti;

che la G. ha presentato ricorso in cassazione ex art. 606 c.p.p., comma 2 in data 11 settembre 2010;

Considerato che la ricorrente non ha presentato nessun motivo a sostegno della propria impugnazione e che pertanto il ricorso risulta generico e deve essere dichiarato inammissibile;

che alla dichiarazione di inammissibilità del gravame conseguono, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere del pagamento delle spese del procedimento e di una somma di cinquecento Euro a favore della Cassa delle Ammende. Copia del presente provvedimento deve inoltre essere trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento Euro in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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