Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-02-2012, n. 1429 Procura alle liti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 11.5.07 la Corte d’appello di Ancona dichiarava inammissibile il gravame interposto a nome di T.B. – in proprio e quale amministratore unico della Taddei Bruno e C. Officine Meccaniche S.r.l. – contro la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a conoscere dell’opposizione a cartella esattoriale proposta dal T. medesimo in relazione ad omesse contribuzioni relative al S.S.N. (giudizio svoltosi in contraddittorio con l’INPS, con la Ancona Tributi S.p.A. – agente della riscossione dei tributi per la provincia di Ancona – e con la Regione Marche).

Rilevava la Corte territoriale il difetto di procura dei difensori dell’opponente ad interporre appello, atteso che la procura in base alla quale avevano agito era quella del primo grado, espressamente limitata al giudizio innanzi al Tribunale di Ancona.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il T. (sempre in proprio e quale amministratore unico della Taddei Bruno e C. Officine Meccaniche S.r.l.) affidandosi a tre motivi.

Resistono con separati controricorsi l’INPS ed Equitalia Marche Uno S.p.A. (già Ancona Tributi S.p.A.). La Regione Marche è rimasta intimata.

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., u.c., e vizio di motivazione laddove l’impugnata sentenza ha ritenuto che l’aver aggiunto, nella procura ad litem conferita in occasione della spiegata opposizione, alla locuzione "presente giudizio" l’espressione "avanti al Tribunale di Ancona" dimostri la volontà della parte di limitare il conferimento della procura al solo primo grado; si obietta in ricorso che l’indicazione del Tribunale, lungi dal provare una volontà limitativa, era meramente topica del singolo momento processuale e che la volontà dell’opponente di estendere la procura a tutti i gradi di merito del giudizio era desumibile anche dagli atti del giudizio d’appello rubricato al n. 862/05 R.G., poi riunito, sorto a seguito del separato gravame interposto dalla allora Ancona Tributi S.p.A. sul capo relativo alle spese, giudizio nel quale il T. si era costituito con il ministero degli stessi difensori ed aveva, nella memoria di costituzione e difesa, integralmente trascritto il proprio atto d’appello iscritto al n. 580/05 R.G..

Analoga doglianza viene svolta con il secondo motivo.

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente perchè sostanzialmente coincidenti, sono infondati.

Per costante insegnamento di questa S.C. la procura ad litem rilasciata in primo grado, che impieghi l’espressione "per il presente giudizio" od altra equivalente, abilita il difensore anche a proporre appello, senza necessità del conferimento di un’ulteriore delega, quando dal contesto dell’atto non risultino elementi limitativi (cfr., da ultimo, Cass. 5.5.10 n. 10813), così superandosi la presunzione – ex art. 83 c.p.c., u.c. – di conferimento della procura solo per il primo grado (Cass. 13.11.09 n. 24092).

Ma tale presunzione non è più superabile ove – come accaduto nel caso di specie – una limitazione vi sia, essendo stato aggiunto che il giudizio era quello pendente innanzi al "Tribunale di Ancona" (e, quindi, quello di primo grado).

Si obietta in ricorso che si sarebbe trattato di una specificazione meramente "topica", senza volontà di limitare la procura, ma in tal modo si sollecita solo un diverso apprezzamento in punto di fatto – che non può svolgersi in sede di legittimità – di quale fosse il reale intento della parte.

Quanto ai vizi di motivazione dedotti nei primi due motivi, si noti che essi si collocano all’esterno dell’area dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il vizio di motivazione spendibile mediante ricorso per cassazione concerne solo la motivazione in fatto, giacchè quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione (v. art. 384 c.p.c., u.c.), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire.

Invero, rispetto alla questione di diritto ciò che conta è che la soluzione adottata sia corretta ancorchè malamente spiegata o non spiegata affatto; se invece risulta erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la può trasformare in esatta ed il vizio da cui risulterà affetta la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di inosservanza o violazione di legge o falsa od erronea sua applicazione.

2- Con il terzo motivo si deduce omessa motivazione riguardo al capo in cui la Corte territoriale, accogliendo l’appello sul punto proposto dalla allora Ancona Tributi S.p.A., ha compensato per intero le spese fra questa e il T., che lamenta il mancato "esame dell’oggetto del giudizio consistente nella valutazione del fatto inerente la esposizione riportata nella cartella esattoriale opposta avanti al Giudice di primo grado, non ricorrendo all’uopo la necessità di appello incidentale".

Il motivo – al limite dell’inammissibilità per incomprensibilità, anche perchè non è ben chiaro se, con la formulazione del quesito ex art. 366 bis c.p.c., parte ricorrente abbia inteso denunciare una violazione di legge o un vizio di motivazione – è comunque infondato perchè l’impugnata sentenza ha adeguatamente motivato la compensazione delle spese (che in primo grado erano state – invece – poste a carico della Ancona Tributi S.p.A. perchè l’azione dell’opponente sarebbe stata influenzata da erronee indicazioni contenute nella cartella esattoriale); a ciò si aggiunga che, non avendo il Tribunale neppure in parte accolto l’opposizione, avendo declinato la propria giurisdizione a riguardo, ex art. 91 c.p.c., in nessun caso le spese si sarebbero potute porre a carico della società opposta, difettandone il requisito della soccombenza in lite.

Infine, quanto al richiamo alla non necessità dell’appello incidentale, il ricorso erroneamente lo pone in relazione alla questione delle spese, giacchè l’impugnata sentenza ne ha parlato – correttamente – a diverso fine, vale a dire al solo scopo di escludere che la memoria di costituzione e difesa del T. nel proc. riunito recante il n. 862/05 R.G. (originato dal separato gravame interposto dalla allora Ancona Tributi S.p.A. sul capo relativo alle spese) potesse supplire al difetto di procura riscontrato in quello n. 580/05, in assenza di appello incidentale nella suddetta memoria.

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti di ognuno dei controricorrenti.

Non è, invece, dovuta pronuncia sulle spese riguardo alla Regione Marche, che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare in favore di ciascuno dei controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, per ognuno di essi liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori come per legge. Nulla spese riguardo alla Regione Marche.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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