Cons. Stato Sez. III, Sent., 13-10-2011, n. 5532 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 2392/2000 il TAR Lazio, Sez. 3^, ha accolto il ricorso R.G. 8601/1999 proposto da M. M., annullando il provvedimento Az. USL Roma A dell’8 giugno 1999 n. 1161, che ne aveva disposto l’esclusione dal concorso pubblico a due posti di Avvocato dirigente (indetto con delibera n. 1675/1998).

Con appello, ritualmente notificato il 10 giugno 2000, la Presidenza Consiglio dei Ministri, unitamente al Min. Sanità, ha impugnato la suddetta sentenza, chiedendone (previa sospensione) la riforma.

Con ordinanza 28 luglio 2000 n. 3948 questo Consiglio di Stato, Sez. quinta, ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza.

1.1. Si è costituita in giudizio l’Az. USL Roma A con mero deposito della copia dell’appello notificata e della delibera di incarico a resistere ad uno degli avvocato del servizio legale aziendale.

Si è costituita M. B., controinteressata (in quanto idonea in possesso dei prescritti titoli) chiedendo l’accoglimento dell’appello.

Si è costituito anche M. M. che, dopo aver chiesto il rigetto del’appello principale con puntuali controdeduzioni, ha altresì proposto appello incidentale condizionato avverso il punto 3.1. della sentenza TAR.

Nell’imminenza della trattazione della causa, mentre la controinteressata con memoria difensiva ha insistito per l’accoglimento "dell’appello" con la conseguente riforma della sentenza TAR, l’Az. USL Roma A, ha rappresentato di aver prestato acquiescenza alla sentenza TAR Lazio, provvedendo ad inquadrare l’Avv.to M. M. nella posizione di Avvocato dirigente con delibera 28 aprile 2000 n. 568; quindi ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Con memoria difensiva del giugno 2011 anche M. M., nel confermare il proprio avvenuto inquadramento presso l’Az. USL Roma A nella posizione di Avvocato dirigente fin dal 1° giugno 2000, insisteva per il rigetto dell’appello principale; poi con successiva replica, nell’associarsi alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall’Az. USL Roma A, insisteva per il rigetto dell’appello principale o, quanto meno, per la dichiarazione di cessata materia.

Alla pubblica udienza del 15 luglio 2011, uditi i difensori presenti come da verbale, la causa è passata in decisione.

2. In diritto il collegio prende atto che, nelle more del giudizio, l’Az. USL Roma A con delibera 28 aprile 2000 n. 568 ha inquadrato M. M. nella posizione di avvocato dirigente a far tempo dal 1° giugno 2000.

Pertanto, visto che la stessa Azienda sanitaria ha "ritenuto di prestare acquiescenza a quanto deciso dal TAR Lazio e, quindi, di rivedere la propria precedente posizione alla luce delle convincenti motivazioni della decisione", ad avviso del collegio sussistono i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse della Presidenza del Consiglio (appellante principale) alla decisione della causa nel merito.

Conseguentemente anche il ricorso incidentale, proposto dall’appellato in via subordinata, va dichiarato improcedibile per carenza sopravvenuta d’interesse.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio in considerazione delle incertezze giurisprudenziali sussistenti all’epoca della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sulla controversia, dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse sia l’appello principale sia quello incidentale.

Spese compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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