Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-02-2012, n. 1428

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’ambito di un giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa a crediti contributivi derivanti dalla ritenuta sussistenza di interposizione fittizia di manodopera, la Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 14.3 – 19.4.2007, per quanto ancora qui rileva, respinse il gravame proposto dalla Siciris spa nei confronti dell’Inps, osservando in particolare che:

atteso che secondo la prospettazione difensiva della Società il proprio organico era insufficiente e la necessità di richiedere prestazioni esterne derivava dall’alto tasso di assenteismo, doveva ritenersi del tutto ininfluente la lamentata violazione della normativa comunitaria in materia di monopolio statale dei collocamento al lavoro e l’affermata inefficienza degli uffici di collocamento, che avrebbero determinato la necessità di ricorrere a soluzioni alternative, poichè, anche in quel regime, era comunque consentito effettuare contratti a termine di un giorno con il solo obbligo di comunicazione all’ufficio di collocamento;

sulla base dei complesso degli elementi di giudizio acquisiti doveva ritenersi che gli aspetti organizzativi de servizio a cui era adibito il personale esterno venivano gestiti dalla Siciris, sia nei momento della richiesta di manodopera (specifica con riguardo alle mansioni da svolgere), sia con la messa a disposizione dei materiali d’uso e con la indicazione specifica dei luoghi ove svolgere il servizio; i soci della Cooperativa in tal modo utilizzati si inserivano quindi nell’organizzazione dell’attività aziendale così come predisposta dalla stessa Siciris, senza alcuna autonomia gestionale e lavorando in promiscuità con gli altri addetti della Siciris incaricati delle medesime mansioni; la Siciris non aveva affatto deciso di appaltare alla Cooperativa il servizio di pulizia di sala o dei piatti in cucina, ma ricorreva ad essa per sopperire ad occasionali mancanze di personale derivanti dalla precaria assenza di quest’ultimo.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Siciris spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.

L’intimato Inps ha resistito con controricorso.

Gli intimati Inail e Sanpaolo Riscossioni spa, oggi Equitalia Polis spa, non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto ( L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3, in relazione agli artt. 86 e 234 Trattato CEE; sentenza Corte di Giustizia C55M996 11.12.1997 Job Center), nonchè vizio di motivazione (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), assumendo che la normativa di cui alla L. n. 1369 del 1960, nel caso di specie, tenuto conto delle risultanze istruttorie e, in particolare, che il sistema normativo italiano rendeva impossibile per essa ricorrente riuscire ad ottenere tramite gli uffici di collocamento prestazioni di lavoro avventizio, avrebbe dovuto essere disapplicata; la Corte territoriale aveva omesso di motivare sulle censure svolte al riguardo con il ricorso d’appello, erroneamente ritenendo la rilevanza dell’astratta possibilità di assunzione diretta di tale personale.

In ordine al suddetto motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se sia compatibile con il dictum della Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europee 11/12/1997 n. C55/96 Job Center secondo cui i principi vincolanti sanciti da tale decisione non sarebbero applicabili al caso di specie attesa la astratta possibilità della parte di procedere ad assunzioni dirette di personale qualificato per prestazioni avventizie".

Con il secondo motivo (svolto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), la ricorrente denuncia vizio di omessa o insufficiente motivazione usu tutte le circostanze poste alla base della decisione" (direzione e organizzazione del personale della cooperativa;

affermata inattendibilità di alcuni testi; sussistenza di un appalto di servizi; utilizzo di materiali forniti da essa ricorrente;

controllo delle ore di lavoro prestate dal personale esterno), nonchè violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, in relazione all’asserita illegittimità di un appalto di pulizia volto a rimediare ad una situazione derivante dall’assenza di proprio personale.

2. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis c.p.c., è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr., D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata in vigore della L. n. 68 del 2009) e, quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 19.4.2007.

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr., ex piurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).

In particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce i punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11535/2008; 19892/2007).

Conseguentemente è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, si da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (cfr, ex plurimis, Cass., SU, 20360/2007, cit.).

3. Nel caso che ne occupa il primo motivo, prima ancora che infondato (avendo questa Corte reiteratamente affermato che il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni lavorative, stabilito dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, non confligge con l’ordinamento comunitario, quale risulta a seguito della sentenza 11 dicembre 1997 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, poichè non attiene, almeno in via esclusiva, al monopolto pubblico del collocamento, ma persegue lo scopo di garantire, con la effettività del rapporto di lavoro, una più forte tutela del diritto a lavoro dei lavoratori assunti dall’intermediario, impedendo, o, quantomeno, ostacolando elusioni fraudolente della disciplina posta a garanzia del lavoratore; cfr, ex plurimis, Cass., nn. 10987/2002; 12509/2004), è inammissibile, perchè non rispetta quanto prescritto dal ridetto art. 366 bis c.p.c..

Infatti il quesito di diritto (anche a prescindere dalla sua non perfetta intelligibilità, dovuta all’omissione – verosimilmente involontaria – di alcune parole) non enuncia una regula iuris, limitandosi in sostanza all’interpello della Corte sulla fondatezza della doglianza svolta, e da per presupposto un accertamento fattuale sulla sussistenza delle circostanze dedotte inammissibile in sede di legittimità; al contempo, con riferimento al pur denunciato vizio di motivazione, non contiene il richiesto momento di sintesi.

4. Parimenti inammissibile è anche il secondo motivo, che, essendo stato svolto sia per plurimi vizi di motivazione che per violazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), non contiene nè il momento di sintesi (in relazione ai vizi motivazionali denunciati), nè il quesito diritto (in relazione all’affermata violazione di legge).

5. In definitiva, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese a favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non è luogo a provvedere al riguardo quanto alle parti intimate che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione della spese in favore dell’Inps, che liquida in Euro 50,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari ed accessori come per legge; nulla sulle spese quanto alle altre parti intimate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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