Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 23-09-2011, n. 34621Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che L.R.G. ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del 28 maggio 2010 della Corte d’Appello di Roma che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, divenuta irrevocabile il 22 giugno 2007, che l’aveva condannata per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) con demolizione del manufatto, per i seguenti motivi:

inosservanza delle norme processuali dell’art 630 c.p.p., comma 1, lett. c) e contraddittorietà della motivazione, in quanto con il giudizio di revisione è possibile far valere una causa di estinzione del reato e che la ricorrente aveva invocato quale prova nuova, non considerata dal giudice, il fatto che i periodi di sospensione disposti dal giudice in applicazione delle norme del D.L. n. 269 del 2003 risultavano inutiliter dati ai fini della prescrizione e quindi il termine di prescrizione doveva intendersi già spirato;

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di revisione non può essere fatta valere una causa di estinzione del reato verificatasi prima della sentenza di condanna se tale elemento poteva essere dedotto o rilevato nel processo prima della sua definizione, in quanto l’istituto della revisione non può essere utilizzato quale mera impugnazione tardiva (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 43421 del 28/10/2010, P., Rv. 248726 e Sez. U, n. 6019 dell’11/5/1993, Ligresti e altri, Rv. 193421);

che l’ordinanza impugnata risulta correttamente motivata, posto che non è possibile emendare in sede di revisione l’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale di Napoli, che avrebbe dovuto costituire motivo di impugnazione ordinaria;

che, di conseguenza, il ricorso è inammissibile e che, in forza del disposto di cui all’art. 616 c.p.p., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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