Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 23-09-2011, n. 34620 Infortunio sul lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il procuratore della Repubblica di Torino propone ricorso per cassazione deducendo con motivo unico la violazione di legge, avverso l’ordinanza emessa in data 8 settembre del 2010 dal gip del medesimo tribunale nei confronti di C.G. indagato per violazioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, con la quale disponeva a seguito della richiesta di archiviazione, la restituzione degli atti de plano al PM, non condividendo nel merito le ragioni dell’organo dell’accusa ed indicando altresì al PM medesimo l’attività integrativa di indagine, in assenza della fissazione dell’udienza prevista dall’art. 409 c.p.p., comma 2.

Successivamente è pervenuta memoria difensiva redatta nell’interesse F.A. con la quale si ribadiscono le ragioni sostenute nel ricorso del PM. Il ricorso è fondato.

Come rilevato dal PG ricorrente costituisce, infatti, affermazione pacifica nella giurisprudenza della Corte che, qualora il giudice delle indagini preliminari, a seguito della richiesta di archiviazione del PM, omette di fissare l’udienza in camera di consiglio nelle forme di cui all’art. 127 c.p.p., in ossequio a quanto stabilito dall’art. 409 c.p.p., comma 2, e restituisca sic et simpliciter gli atti al pm, ne deriva la nullità del provvedimento adottato de plano (Sez. 6, n. 36272 del 14/01/2004 Rv. 229773).

L’ordinanza va, pertanto, annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al tribunale di Torino.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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