Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-02-2012, n. 1426 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10 febbraio 2010 la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa del 17 ottobre 2003, ha condannato B.A. al pagamento in favore di G.S. della somma di Euro 7.875,44 a titolo di differenze di trattamenti di fine rapporto, tredicesima mensilità, compenso per festività e maggiorazione domenicale, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal giugno 1993 al 19 gennaio 1995. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza considerando la paga base prevista dalla contrattazione collettiva la cui applicazione è stata espressamente riconosciuta dal datore di lavoro.

La B. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su quattro motivi.

Resiste con controricorso il G..

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 420 cod. proc. civ., art. 437 cod. proc. civ., comma 2 e art. 36 Cost., in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe riconosciuto, al rapporto di lavoro in questione, l’applicazione della contrattazione collettiva di categoria e l’adeguamento della retribuzione al canone stabilito dall’art. 36 Cost., in assenza di domanda in tal senso da parte del lavoratore.

Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 420 cod. proc. civ., art. 437 cod. proc. civ., comma 2 e dell’art. 2697 cod. civ., in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, con riferimento al riconoscimento della quattordicesima mensilità e dei compensi per i permessi annui, senza alcun accordo fra le parti al riguardo e senza la prova dell’applicabilità del contratto nazionale di categorìa che prevede detti istituti.

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’ari 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, in relazione al riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute. In particolare si deduce che erroneamente la Corte d’Appello avrebbe ritenuto che l’onere probatorio su tale mancato godimento gravi sul datore di lavoro anzichè sul lavoratore.

Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonchè dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, con riferimento alla disposta detrazione della somma di L. 2.600.000 corrisposta al G. con due assegni bancari a firma del marito della B., dall’importo riconosciuto al lavoratore a titolo di spettanze di fine rapporto.

Il primo motivo è infondato. Infatti il giudice del merito ha ritenuto che la domanda giudiziale presupponesse l’applicabilità della contrattazione collettiva, e l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta considerando la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata, costituendo l’interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito.

Anche il secondo motivo è infondato. La prova dell’applicabilità della contrattazione collettiva ai fini del riconoscimento di vari istituti contrattuali è soggetta all’esclusiva valutazione del giudice del merito; è stato ritenuto da questa corte che è adeguata – e come tale insindacabile in sede di legittimità – anche la motivazione del giudice di merito che ritenga verificatasi l’adesione ad una determinata contrattazione collettiva di diritto comune di datore di lavoro non iscritto ad una delle associazioni stipulanti, sulla base della valutazione di dati nel loro complesso univocamente indicativi della ricezione da parte sua della medesima contrattazione (Cass. 1 settembre 1995 n. 9231), per cui, a fortiori, deve ritenersi legittima l’argomentazione del giudice di merito che ha ritenuto anche riconosciuta dal datore di lavoro l’applicabilità della contrattazione collettiva invocata, con giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità.

Il terzo motivo è fondato. Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l’avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (da ultimo Cass. 22 dicembre 2009 n. 26985). E’ pertanto errata la contraria affermazione della Corte territoriale ed in base alla quale è stata ritenuta fondata la domanda del lavoratore relativa all’indennità sostitutiva delle ferie.

Il quarto motivo è infondato. La corte territoriale ha ritenuto non provata l’imputabilità del pagamento effettuato con due assegni bancari a firma del marito della ricorrente alle causali oggetto della controversia con valutazione logica non censurabile in questa sede.

La sentenza impugnata va dunque cassata con riferimento al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo che si atterrà al principio di diritto sopra esposto riguardo al terzo motivo di ricorso, e che provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri;

Cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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