Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-10-2011, n. 676 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel 2003, il sig. Ma.Em. si arruolava nell’Arma dei Carabinieri in qualità di ausiliario e veniva destinato alla Stazione c.c. di Acicatena.

Le schede valutative redatte nei suoi confronti il 12.10.2004 ed il 20.7.2005 riportavano la qualifica finale, rispettivamente, di "eccellente" e di "superiore alla media".

Successivamente, veniva trasferito presso la Stazione c.c. di Acicastello, ove in data 2/9/2005 gli veniva notificata la scheda valutativa con qualifica finale di "nella media", relativa al periodo di servizio 16/6/2005 – 31/08/2005 prestato presso la precedente sede, ovvero la Stazione c.c. di Acicatena; infine, nella scheda valutativa notificatagli l’1.12.05, per il servizio prestato presso la Stazione c.c. di Acicastello dall’1/8/2005 al 30/11/2005, conseguiva la qualifica finale di "inferiore alla media".

Con ricorso al T.A.R. Catania, iscritto al n. 428/06 R.G., il predetto Ma.Em. impugnava quest’ultima valutazione, lamentando, con unica articolata censura, eccesso di potere sotto svariati profili.

Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente chiedeva, altresì, l’annullamento della nota prot. n. 106/54/2/2004 del 1 dicembre 2005, con la quale la Compagnia c.c. di Acireale aveva comunicato al Comando Generale dell’Arma il parere di "non meritevolezza" della concessione della rafferma.

Avverso tale atto il ricorrente deduceva svariati profili di eccesso di potere.

Con successivo ricorso al medesimo T.A.R. CT, iscritto al n. 553/06 R.G., il Ma. impugnava il provvedimento di mancata ammissione alla selezione per la ferma quadriennale presso l’Arma dei Carabinieri, nonché gli atti presupposti, formulando censure sotto svariati profili.

Il ricorrente proponeva, altresì, ricorso per motivi aggiunti, di oggetto e contenuto identici al superiore ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio n. 428/06.

Con il ricorso n. 2593/06, l’interessato, premesso di aver subito la sanzione disciplinare di giorni 5 di consegna, avendo l’Amministrazione ritenuto censurabile il comportamento dallo stesso tenuto nel corso di un servizio di perlustrazione e nei riguardi di persona sottoposta a controllo, di avere successivamente appreso che analoga sanzione era stata proposta nei riguardi del collega in servizio, le cui dichiarazioni erano state valutate dall’Amministrazione a suo danno, e di avere pertanto avanzato istanza di riesame della sanzione disciplinare, ne impugnava il rigetto, affidando il gravame a quattro motivi di ricorso.

Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 241/08, resa nel ricorso n. 428/06, venivano disposti incombenti istruttori.

Le parti producevano memorie e documenti.

Il Tribunale adito, riuniti i suddetti ricorsi, con sentenza n. 1790/09, li rigettava ritenendoli infondati.

Con l’appello in epigrafe, il sig. Ma.Em. ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata per non avere ritenuto configurabile il denunciato vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irrazionalità e travisamento dei fatti rispetto agli atti e provvedimenti impugnati.

Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati in primo grado, in quanto affetti da profili di incoerenza ed inadeguatezza ignorati dal Giudice di prime cure, risulterebbero illegittimi e, quindi, ne conseguirebbe l’erroneità della sentenza appellata.

Ha conclusivamente chiesto l’accoglimento dell’appello, con vittoria di spese e compensi.

Si sono costituite le Amministrazioni intimate per resistere al ricorso.

Alla pubblica udienza del 30 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

Con un primo motivo, l’odierno ricorrente ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto infondata l’impugnativa del documento caratteristico contenente il giudizio di "inferiore alla media" e non ha adeguatamente valutato l’incidenza del trasferimento dell’interessato ad Acicastello nonché della sanzione disciplinare sulla valutazione complessiva espressa nei suoi confronti.

Risulta priva di fondamento, oltre che giuridicamente irrilevante, la deduzione di parte appellante che ascrive il peggioramento dei giudizi espressi nei suoi confronti al trasferimento medio tempore avvenuto presso il Comando c.c. di Acicastello, ove avrebbe trovato un ambiente "più restio ad accoglierlo adeguatamente" rispetto a quello di provenienza.

Orbene, in disparte ogni superfluo commento sull’asserita scarsa disponibilità dell’ambiente dei commilitoni ad accoglierlo adeguatamente nella nuova sede di servizio, invero indimostrata, che comunque non rileva ai fini che qui interessano, posto che i militari sono tenuti a prestare servizio nelle sedi e presso i comandi che l’Amministrazione ritiene utili ai fini istituzionali, salvo casi eccezionali, normativamente previsti, in cui essi possono chiedere ed ottenere una sede di gradimento, si rileva che non sussiste l’esimente invocata dal ricorrente, secondo cui il peggioramento dei giudizi nei suoi confronti si sarebbe accentuato presso la nuova sede. Egli, infatti, ha subito il ridimensionamento delle valutazioni caratteristiche in ben due schede valutative già presso il Comando Stazione c.c. di Acicatena, a dimostrazione dell’impegno decrescente dallo stesso evidenziato anche in quella sede. Invero, è documentato che egli è passato dapprima da "eccellente" a "superiore alla media" e poi, nell’ultima scheda redatta all’atto del suo trasferimento al Comando c.c. di Acicastello, concernente ancora il servizio prestato presso la vecchia sede, è ulteriormente sceso a "nella media".

Non è dimostrato, pertanto, e neppure emergono elementi che possano farlo desumere, che il suo rendimento sia scaduto a causa dell’ambiente asseritamente poco accogliente trovato nel nuovo reparto di assegnazione. Piuttosto, si può ragionevolmente ritenere che egli abbia continuato ad evidenziare anche nella nuova sede lo scadimento delle qualità considerate ai fini della redazione della documentazione caratteristica, tanto da essere giudicato "inferiore alla media".

Priva di consistenza, neppure a livello di mera presunzione del ricorrente, si appalesa, altresì, l’asserita incidenza della sanzione disciplinare sulla valutazione complessiva espressa nei suoi confronti.

Questi, in realtà, non ha dimostrato in alcun modo che il peggioramento dei giudizi espressi nei suoi confronti sia dipeso dall’irrogazione della sanzione disciplinare. Al contrario, dalla documentazione caratteristica redatta dopo tale evento non emerge alcuna voce che in concreto possa dimostrare la sussistenza dell’asserita interdipendenza.

L’odierno ricorrente, con un ulteriore motivo, ha poi lamentato l’erroneità della sentenza impugnata laddove non ha censurato il provvedimento con il quale egli non è stato riconosciuto meritevole della concessione della rafferma, nonostante avesse in precedenza partecipato a quattro arresti ed avesse in occasione dei festeggiamenti per il carnevale 2005 soccorso il Comandante della Stazione c.c. di Acireale in quanto aggredito da tre individui.

Si osserva, al riguardo, che gli episodi citati dal ricorrente, meritevoli di considerazione ai fini di uno specifico riconoscimento di ordine morale, non possono essere ritenuti di per sé idonei a dimostrare l’illegittimità del provvedimento impugnato che, invece, trova il suo fondamento nella pessima documentazione caratteristica da ultimo redatta nei suoi confronti.

D’altra parte, giova ribadire che gli episodi meritevoli di favorevole valutazione ai fini di un eventuale riconoscimento di ordine morale non potevano risultare determinanti ai fini della concessione della rafferma, alla stessa stregua della sanzione disciplinare che, quale episodio isolato, non ha costituito motivo, di per sé, di un pessimo giudizio nella documentazione caratteristica.

Neppure può trovare accoglimento la censura sollevata da parte ricorrente sulla dedotta erroneità della sentenza appellata laddove ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione rivolti contro la mancata ammissione alla selezione alla ferma quadriennale.

In particolare, l’appellante sostiene che dal semplice esame degli atti emerge che il giudizio espresso nei suoi confronti si è fondato su una valutazione errata e non corrispondente alle caratteristiche morali, professionali, psichiche e fisiche dello stesso.

In merito, si sottolinea che la giurisprudenza amministrativa è unanime nel riconoscere all’Amministrazione ampia discrezionalità nelle valutazioni espresse con la documentazione caratteristica, per cui i relativi giudizi sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (cfr. ex multis Cons. di Stato, sez. IV, n. 8278/2003), il che non si rinviene nel caso di specie, per i motivi fin qui esposti.

Eccepisce ancora il ricorrente che i provvedimenti impugnati appaiono in netto contrasto con le disposizioni di legge relative al mantenimento in servizio dei militari di truppa dell’Arma dei Carabinieri. Dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 12 della legge n. 1168/1961 si evince, infatti, che la cessazione dal servizio continuativo può avvenire per "scarso rendimento nonché gravi e reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore", presupposti che non ricorrono nel caso di specie.

Sennonché, risulta agevole osservare che, nel caso di specie, si applicano unicamente le disposizioni di cui all’art. 26 sopra richiamato, concernenti le "Cause di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma".

Detta disposizione stabilisce che:

"Il militare di truppa dell’Arma dei carabinieri può cessare dalla ferma volontaria (…) anche prima del termine stabilito per una delle seguenti cause:

a) (…);

b) scarso rendimento;

c), d), e), f) e g) (…).

La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera b) è disposta previo parere delle Autorità competenti ad esprimere giudizi sull’avanzamento".

Orbene non pare che possano sussistere dubbi sul fatto che all’odierno ricorrente sia stata negata l’ammissione alla ferma quadriennale presso l’Arma dei Carabinieri per "scarso rendimento", attestato dall’ultima scheda valutativa redatta nei suoi confronti, nella quale con un rendimento "inferiore alla media" è stato giudicato con analoga qualifica, e sulla base dei pareri previamente formulati dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull’avanzamento.

Infine, parte appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui è stata rigettata, per infondatezza, l’impugnazione avverso gli atti del procedimento disciplinare, reputando non sussistenti nel caso di specie le violazioni ed i vizi denunciati.

La sanzione irrogata all’appellante sarebbe frutto di un evidente travisamento dei fatti, irragionevolezza, nonché della violazione delle regole che devono sovrintendere il procedimento disciplinare.

Il Collegio non può condividere i superiori rilievi, invero solo genericamente formulati dall’appellante.

Dagli atti di causa emerge senza alcun dubbio che il procedimento disciplinare, condotto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ascoltando i militari coinvolti o semplicemente testimoni nella vicenda, si è concluso con un provvedimento di irrogazione di una sanzione, proporzionata alla natura ed alla gravità della mancanza commessa, adeguatamente motivato con il richiamo alla lesione del prestigio all’Istituzione provocata dal militare con il suo contegno offensivo ed irriguardoso nei confronti di un soggetto poco prima fermato nel corso di un normale controllo.

Conclusivamente, il ricorso, per i motivi suddetti, va respinto.

Il Collegio ritiene che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio vengono decise come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio, determinate in Euro 3.000,00 (tremila/00), sono poste a carico di parte soccombente.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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