Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-10-2011, n. 675 Esercito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Pr.An., nell’anno 1991, all’esito della visita medica di leva, veniva giudicato inidoneo temporaneamente all’impiego in incarichi del servizio miliare per il "torace scarno" e, quindi, dichiarato "rivedibile".

Nel 1992, lo stesso, sottoposto nuovamente a visita medica presso il Consiglio di Leva di Catania per l’accertamento dello sviluppo somatico-funzionale, con nota n. DP/0507 del 14/9/1992, veniva giudicato "non idoneo in modo permanente in incarichi del servizio militare" e, pertanto, riformato in quanto, all’esito degli accertamenti sanitari effettuati presso l’Ospedale Militare di Messina, con nota 4218 dell’11/9/92 del Direttore Generale, allo stesso era stata diagnosticata "personalità immatura".

Con ricorso al T.A.R. Catania l’interessato impugnava le note suddette con un unico motivo di censura, con il quale deduceva la violazione dell’art. 67 del D.P.R. n. 237/1964 e dell’art. 41 del D.P.R. n. 1008/1985 per difetto dei presupposti nonché eccesso di potere per contrasto con precedente determinazione, per sviamento di fatto ed erronea valutazione dei presupposti e per motivazione insufficiente, illogica e perplessa.

Con sentenza n. 1475/03, il T.A.R. adito accoglieva i motivi del ricorso e, per l’effetto, annullava gli atti impugnati.

Con l’appello in epigrafe la difesa erariale, per il Ministero della Difesa, ha impugnato detta sentenza per sopravvenuta improcedibilità del ricorso di primo grado perché il provvedimento impugnato, del 14 settembre 1992, è stato superato da quello del 27 aprile 1993 reso dalla Commissione medica del Comando Regione Militare della Sicilia che, all’esito di un riesame, ha confermato la riforma del Pr.

L’appellante ha ulteriormente dedotto che l’annullamento del provvedimento impugnato, statuito con la sentenza appellata, non può, quindi, giovare all’odierno appellato, per il quale, non avendo gravato l’ulteriore determinazione dell’Amministrazione, sarebbe venuto meno l’interesse alla decisione sull’originario ricorso.

La sentenza impugnata sarebbe, altresì, errata perché il provvedimento impugnato è basato su una motivazione che, sia pure sintetica, evidenzia chiaramente le ragioni della decisione.

In ogni caso il Tribunale, convintosi dell’insufficienza della motivazione, avrebbe dovuto disporre una verificazione del giudizio espresso dagli organi sanitari militari.

Ha conclusivamente chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, vinte le spese.

Con controricorso ed appello incidentale, l’odierno resistente ha rappresentato che il Distretto Militare di Catania, Ufficio Leva, dando volontaria esecuzione alla superiore sentenza n. 1475/03, con provvedimento n. 6037/N/L del 10/3/04 ha annullato la dichiarazione di riforma al servizio militare espressa nei suoi confronti e che, all’esito della disposta visita medica, il Consiglio di Leva di Catania lo ha riconosciuto idoneo al servizio militare.

Chiamato alle armi, il Pr. ha chiesto ed ottenuto dal Consiglio di leva di Catania, nella seduta del 7/7/04, la dispensa perché nel frattempo aveva contratto matrimonio ed era diventato padre di due figli. In data 22/9/04 è stato rilasciato in suo favore il foglio di congedo illimitato.

In data 13/11/1994 il Ministero ha proposto l’appello di cui sopra, avverso il quale l’odierno resistente ha dedotto i seguenti motivi:

– "Inammissibilità e/o improcedibilità del gravame proposto".

L’appello è inammissibile per carenza di interesse, in quanto nessuna utilità l’Amministrazione conseguirebbe dal suo eventuale accoglimento, stante che, comunque, i provvedimenti impugnati con il ricorso in primo grado sarebbero stati superati da quelli ulteriori, contrastanti con i primi, emessi dalla stessa Amministrazione che, in tal modo, ha prestato acquiescenza alla sentenza prima di proporre l’appello di cui in epigrafe;

– "Inammissibilità dell’appello proposto sotto ulteriore aspetto".

Il T.A.R. ha accolto il ricorso ritenendo fondati tutti e quattro i motivi dedotti dal ricorrente, mentre l’odierno appellante ha impugnato la sentenza solo e limitatamente al capo in cui è stato accolto l’ultimo motivo, ovvero quello della "insufficiente motivazione".

L’omessa impugnativa degli altri autonomi capi della sentenza avrebbe determinato la dedotta "inammissibilità" dell’appello;

– "Inammissibilità dell’appello nel merito".

L’eccezione di sopravvenuta improcedibilità del ricorso di primo grado sollevata in questa sede dall’Amministrazione non sussiste, posto che il provvedimento del Comando Regione Militare della Sicilia, meramente confermativo di quello impugnato, non è mai stato notificato al Pr.

Con appello incidentale, infine, il sig. Pr. ha impugnato la sentenza, in quanto ritenuta ingiusta, errata ed illegittima, nella parte in cui "ha immotivatamente compensato tra le parti le spese del giudizio".

Ha conclusivamente chiesto di rigettare l’appello principale in quanto inammissibile, improcedibile e/o comunque infondato nonché, in accoglimento dell’appello incidentale, riformare la sentenza n. 1475/03 del T.A.R. Catania nella parte in cui ha compensato tra le parti le spese di giudizio e condannare il Ministero al pagamento delle stesse in favore di Pr., con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese del presente grado di giudizio.

Alla pubblica udienza del 30 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio, preliminarmente, respinge l’appello incidentale in quanto ritiene che il Giudice di prime cure abbia congruamente motivato in ordine alla compensazione delle spese di quel grado di giudizio. Dall’impugnata sentenza emerge, infatti, che il decidente è pervenuto alla suddetta conclusione per le "giuste ragioni" derivanti dalla "delicatezza del caso".

Va parimenti dichiarato inammissibile l’appello principale per carenza di interesse a ricorrere dell’Amministrazione, attesa l’acquiescenza dalla stessa prestata alla sentenza mediante i provvedimenti emessi in contrasto con quelli precedentemente adottati.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello incidentale e, nel contempo, dichiara inammissibile l’appello in epigrafe.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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