Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-10-2011, n. 674 Sospensione dei termini processuali in periodo feriale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso n. 1074/88, notificato l’8/3/1983 e depositato il 6 aprile successivo, proposto al T.A.R. Catania il dr. Do.Gr. impugnava i provvedimenti (non noti) con i quali l’U.S.L. n. 32 di Adrano, alle cui dipendenze il predetto operava quale primario della Divisione di Pediatria e del P.O. di Biancavilla, nel deliberare il "plus orario", previa fissazione dei criteri per la valutazione della produttività aggiuntiva, aveva escluso l’interessato dalla ripartizione del fondo per l’anno 1987.

Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi di censura:

1) Violazione degli artt. 61, 1° comma, e 64 D.P.R. n. 348/1983. Eccesso di potere per carenza di motivazione;

2) Violazione degli artt. 61 e 64 D.P.R. n. 348/1983 sotto altro profilo. Eccesso di potere per illogicità della motivazione. Disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.

3) Violazione dell’art. 61 D.P.R. n. 348/1983 sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per carenza di motivazione.

L’U.S.L. intimata non si costituiva in giudizio.

In esecuzione della sentenza interlocutoria n. 247/08 del predetto T.A.R., l’Amministrazione depositava la deliberazione n. 116/87 con la quale, sulla base dei provvedimenti adottati dall’Ufficio di Direzione (ma senza concertazione con le OO.SS.), era stata decisa, anche per l’anno 1987, l’attivazione dell’istituto dell’incentivazione, copia del piano organizzativo dell’anno 1987 nonché del regolamento, copia dei verbali dell’Ufficio di direzione del 14 e del 18/4/1987, copia della deliberazione n. 561 del 21/5/91, con la quale la Gestione straordinaria dell’U.S.L. n. 32, preso atto dell’attività svolta tra il 1 agosto 1987 ed il 31 dicembre 1990, aveva provveduto al pagamento delle spettanze, prospetto riepilogativo per le somme dovute dall’Unità di Pediatria per gli anni 1987/1990.

L’Amministrazione intimata affermava che, sulla base di tali prospetti, erano state corrisposte al ricorrente Lire 2.050.212, per cui nulla gli era più dovuto a titolo di incentivazione.

In esecuzione della sentenza interlocutoria n. 691/2000, emessa dal T.A.R. adito in quanto il ricorrente aveva lamentato che i conteggi effettuati dall’Amministrazione, relativi all’anno 1987, non avevano preso in considerazione il periodo 1/1/1987 – 31/7/1987, l’Amministrazione depositava n. 1 cedolino arretrato incentivazione alla produttività, periodo 1987/1990, e nn. 13 cedolini relativi all’anno 1987.

Sulla base della documentazione depositata, il T.A.R. riteneva provato che il dr. Gr., nel corso del 1987, aveva effettuato le seguenti prestazioni: gennaio: n. 42; febbraio: n. 42; marzo: n. 141; aprile: n. 44; maggio: n. 56; giugno: n. 86; luglio: n. 29; agosto: n. 43; settembre: n. 40; ottobre: n. 59; novembre: n. 47; dicembre: n. 67.

Il Tribunale, con sentenza n. 1037/01, statuiva, quindi, che al dott. Gr. restavano da corrispondere gli importi dovuti per le prestazioni rese da gennaio a luglio 1987, quantificate nel numero di 476, per le quali riconosceva un compenso di Lire 12.000 (dodicimila) per ciascuna di esse, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Con l’appello in epigrafe la difesa erariale, per le Amministrazioni ricorrenti, ha dedotto che le conclusioni cui è pervenuto il T.A.R. sono errate in fatto e contraddittorie con i dati risultanti dalla stessa sentenza.

Premesso che l’art. 61, 1° comma, del D.P.R. n. 348/1983 stabilisce che: "Viene valutata come produttività aggiuntiva la quota parte delle prestazioni complessive prodotte dall’equipe in plus orario in proporzione a quanto effettuato nell’orario ordinario", e che dal ricorso prodotto in primo grado si evince che: "l’equipe capeggiata dal dott. Do.Gr. ha effettuato ben 476 prestazioni (…)" se ne deduce che la quota parte allo stesso imputabile sarebbe ovviamente inferiore alle predette 476 prestazioni.

Al riguardo, parte appellante ha precisato che la somma delle prestazioni rese nel periodo considerato dal dott. Gr. risulta essere di n. 440 e non di 476, come da prospetto redatto dallo stesso T.A.R., sopra riportato.

Sarebbe, altresì, errata la conclusione cui è pervenuto il Giudice di prime cure secondo cui per ciascuna singola prestazione sarebbe da liquidarsi un importo di Lire 12.000; importo invero statuito senza fornire alcuna spiegazione circa le modalità con cui è stato determinato. Infatti, dividendo Lire 2.050.000 (ammontare dei compensi liquidati al dott. Gr. per i successivi cinque mesi) per 256 (numero delle prestazioni svolte in detto periodo) l’importo della singola prestazione risulta essere di Lire 8.008.

L’odierno ricorrente conclude sul punto affermando che l’ammontare complessivo, sulla base dei dati riportati in sentenza, è pari a 440 prestazioni per Lire 8.008 = Lire 3.523.520.

Conclusivamente ha chiesto che l’impugnata sentenza venga annullata per quanto di ragione e, per l’effetto, ridotta la condanna dell’appellante Amministrazione dall’importo di Lire 5.712.000 a quello di Lire 3.523.520, oltre interessi e rivalutazione, compensando le spese del doppio grado di giudizio.

Ha replicato il dott. Gr. affermando che l’appello è infondato, inammissibile ed irricevibile.

Sarebbe "irricevibile" perché la sentenza impugnata è stata depositata il 16/5/2001 mentre l’appello è stato proposto oltre l’anno dalla pubblicazione.

Né sarebbe sostenibile che nella fattispecie trovi applicazione la sospensione feriale dei termini, posto che l’oggetto del giudizio verte sul riconoscimento di diritti soggettivi perfetti di un dipendente.

L’appello sarebbe comunque infondato, in quanto i motivi di gravame in esso formulati sarebbero privi di qualsiasi consistenza fattuale e giuridica tenendo conto della documentazione prodotta in atti e delle deduzioni formulate nella sentenza impugnata.

Con riferimento al numero delle prestazioni rese dal dott. Gr., non potrebbe avere rilievo l’espressione utilizzata nel ricorso introduttivo del giudizio che voleva soltanto dire, per come è arguibile da quanto complessivamente è stato richiesto nel ricorso stesso, che l’odierno appellato individualmente ha reso 476 prestazioni, mai contestate dall’Amministrazione appellante.

Conclusivamente ha chiesto di rigettare il ricorso proposto perché irricevibile, inammissibile ed infondato, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Alla pubblica udienza del 30 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello non può essere dichiarato irricevibile, stante che l’eccezione, formulata in termini generici, non appare, già in prospettazione, fondata, tenuto conto che anche in materia di pubblico impiego, laddove rientrante "pro-tempore" nella giurisdizione amministrativa, trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali (V, 23 marzo 2004, n. 1529 ex multis).

L’appello è fondato e, pertanto, va accolto limitatamente alla rideterminazione del numero delle prestazioni rese dal dott. Gr. ed all’importo che deve essergli corrisposto per ciascuna di esse.

La stessa parte appellante – in contraddizione con quanto dallo stesso affermato in ordine al fatto che, ai fini del calcolo della produttività aggiuntiva, le prestazioni complessivamente rese in plus orario dal dott. Gr. andrebbero rideterminate in quota parte in funzione del numero dei componenti dell’equipe ed in proporzione a quanto effettuato da ciascuno di essi nell’orario ordinario – ha conclusivamente precisato che il dott. Gr. ha reso complessivamente n. 440 prestazioni.

Per quel che concerne l’ammontare del compenso per ogni prestazione resa, va accolto il criterio di calcolo elaborato dall’Amministrazione appellante, sopra riportato, in base al quale esso va determinato in Lire 8.008, per cui l’ammontare spettante al dott. Gr. va calcolato in complessive Lire 3.523.520, oltre interessi e rivalutazione, scaturente dal prodotto tra 440 prestazioni e Lire 8.008 per ciascuna di esse.

Conclusivamente l’appello è accolto in parte, nei termini sopra indicati.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l’appello in epigrafe e, per l’effetto, riforma la sentenza impugnata nei limiti di cui alla parte motiva.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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