Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 23-09-2011, n. 34616 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale per il riesame di Napoli, con ordinanza dell’11.10.2010, respingeva l’appello proposto nell’interesse di D.M. F. avverso il provvedimento 27.4.2010 con cui il Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Sorrento (nel corso del giudizio di primo grado) aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un manufatto sito in località Cesarano di Sorrento, assoggettato alla misura cautelare reale, in data 23.12.2005, in relazione agli ipotizzati reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1-bis.

Nella prospettiva accusatoria è stato contestato all’imputato di avere intrapreso – facendo illegittimamente ricorso alla procedura della DIA e non avendo previamente ottenuto la necessaria autorizzazione paesaggistica – una "ristrutturazione edilizia" previa demolizione di fabbricato preesistente, in zona "E11 di tutela agricola", ove un intervento siffatto non sarebbe consentito.

Il Tribunale dava atto che, per l’immobile in oggetto, era stato successivamente rilasciato permesso di costruire, in data 22.4.2009;

considerava però irrilevante tale provvedimento amministrativo, ravvisando l’esistenza di fondati dubbi "in ordine all’esatta corrispondenza delle opere autorizzate con quelle di rilevo per il procedimento penale in corso di celebrazione" e rilevando che il provvedimento sanante non rifletteva comunque alcun effetto in relazione al contestato delitto di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1-bis.

Il giudice del procedimento incidentale osservava, in particolare, che il permesso di costruire dell’aprile 2009, neppure formalmente qualificato come permesso in sanatoria in seguito ad accertamento di conformità D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 36, autorizzava esclusivamente un intervento di "ripristino filologico del manufatto" e non prevedeva "la demolizione della copertura voltata dello stabile".

Ravvisava, infine, la permanenza delle esigenze cautelari nella necessità di impedire il completamento delle opere abusive.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il D. M..

Il ricorrente ha osservato che il Comune di Sorrento, con ordinanza dell’11.5.2005, gli aveva imposto (a tutela della pubblica e privata incolumità) l’esecuzione di opere consolidative dell’edificio esistente, per la messa in sicurezza dello stesso e la eliminazione del pericolo di distacco di parti del manufatto.

Egli, in data 19.10.2005, aveva presentato una DIA per intervento di recupero ma, nel corso dei lavori, si era prospettato il rischio di crollo imminente delle volte di copertura di uno degli ambienti: si era determinata, pertanto, "l’ineludibile ed improcrastinabile necessità di provvedere anche a tale intervento".

Le opere realizzate non avevano comportato alcuna "modifica di sagoma", per cui non richiedevano il preventivo rilascio di alcuna autorizzazione paesaggistica ed in ogni caso, anteriormente al rilascio del permesso di costruire dell’aprile 2009,egli aveva provveduto al ripristino dello stato dei luoghi "quo ante".

Ricostruita cosi la vicenda nei suoi tratti essenziali, il ricorrente ha lamentato i seguenti vizi dell’ordinanza impugnata:

a) il Tribunale dell’appello incidentale, pure a fronte dell’imponente mole dei documenti prodotti dalla difesa, aveva richiesto al giudice del dibattimento l’invio di ulteriore documentazione e ciò, oltre a non essere consentito nel procedimento cautelare di appello, avrebbe comportato anche "evidente sforamento dei tempi di definizione del processo";

b) illegittimamente non sarebbe stata disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti del direttore dei lavori e dell’esecutore degli stessi, pur trattandosi di coimputati "raggiunti dal medesimo decreto di citazione a giudizio per gli stessi fatti e per le stesse ipotesi di reato";

c) con motivazione carente sarebbe stata valutata la sussistenza del "fumus" dei reati contestati;

d) il permesso di costruire rilasciato nell’aprile 2009 rientrerebbe perfettamente nello schema delineato dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, in quanto sarebbe stato agevole accertare che l’opera solo in parte eseguita risponde al requisito della "doppia conformità";

e) Il Tribunale avrebbe dovuto in ogni caso rilevare la prescrizione dei reati e la possibilità di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente da infliggersi.

Il ricorso deve essere rigettato, perchè infondato.

1. La prima doglianza non è fondata, perchè, nel procedimento di appello ex art. 322-bis c.p.p., il Tribunale può legittimamente disporre l’acquisizione di documentazione non trasmessa, sempre che sia rispettato l’ambito del "devolutum" e sia assicurato il contraddittorio dette parti.

Ai sensi dello stesso art. 322-bis c.p.p., che rinvia all’art. 310 c.p.p. (e quindi alle sole disposizioni dell’art. 309 c.p.p. in esso espressamente richiamate), il tribunale investito dell’appello in tema di misure cautelari reali decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Questo termine, però, non è a pena di decadenza, poichè le previsioni dell’art. 309 c.p.p., commi 9 e 10 riguardano esclusivamente la decisione sul riesame (vedi Cass., sez. 3, 7.7.1998, n. 2137).

2. Nel procedimento di riesame di un decreto di sequestro preventivo, ed a maggior ragione in quello di appello avverso il diniego di dissequestro, l’avviso della data di udienza deve essere comunicato solo a chi ha proposto il gravame incidentale e non anche ad eventuali soggetti cointeressati o controinteressati (vedi Cass., sez. 2 24.9.200, n. 37702, P.M. in proc. Conti): pure a voler prescindere da ogni valutazione circa la sussistenza di un interesse concreto ricollegabile a diritti o aspettative sul bene sequestrato, il coimputato non appellante, il quale neppure abbia proposto la richiesta di dissequestro, non ha diritto pertanto a detto avviso (vedi Cass., sez. 2, 14.5.2008, n. 23292, Marziale).

3. In materia di misure cautelari reali la questione della sussistenza del "fumus commissi delicti" deve ritenersi improponibile qualora sia intervenuto il decreto di rinvio a giudizio e sia in corso di celebrazione il relativo dibattimento (vedi Cass., sez. 5, 17.4.2009, n. 30596, Cecchi Gorj).

La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 71 del 15.3.1996, solo per le misure di cautela personali ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 309 e 310 c.p.p. nella parte in cui precludono al giudice delle impugnazioni incidentali (riesame ed appello) di verificare la sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" dopo il decreto che dispone il giudizio, mentre la verifica della sussistenza di indizi siffatti è estranea all’adozione del sequestro preventivo.

4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, il D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e 45 vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità del permesso di costruire rilasciato "in sanatoria" e di accertare che l’opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica.

In mancanza di tale coformità, infatti, il titolo edilizio sopravvenuto non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A. cui consegue la disapplicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, ex art. 5, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale (vedi Cass. sez. 3; 15.2.2005, Scollato; 30.5.2000, Marinaro; 7.3.1997, n. 2256, Tessari e altro; 24.5.1996, Buratti e altro).

Ai fini del corretto esercizio di tale controllo deve ricordarsi che si pone quale presupposto indispensabile, per il rilascio del permesso di costruire D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 36, la necessità che l’opera sia "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda".

Nella fattispecie in esame, con argomentazioni logiche il Tribunale distrettuale ha osservato che, allo stato, non emerge in modo evidente la conformità dell’intervento realizzato alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento del rilascio del permesso di costruire sia a quello della realizzazione dello stesso.

Nè il ricorrente può pretendere che, nella pendenza del giudizio di merito, sia questa Corte di legittimità a risolvere tale questione di fatto.

Apparendo ad evidenza in conferente ogni discettazione circa la sospendibilità della pena eventualmente irrogabile, va rilevato che comportano altresì un accertamento di fatto, demandato al giudice di merito, le doglianze riferite in ricorso alla prospettata prescrizione dei reati ed alla possibilità di utilizzare legittimamente la procedura di DIA alternativa al permesso di costruire avvalendosi delle previsioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 3. 5. All’indagato risulta contestato, infine, anche il delitto di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, che in ogni caso – secondo l’orientamento costante di questa Corte Suprema (vedi, tra le molteplici pronunzie, Cass. sez. 3: 12.1.2006, Antonelli; 25.10.2002, n. 35864; 11.2.1998, n. 1658; 30.5.1996, n. 404) – non si estingue per effetto della sanatoria D.P.R. n. 389/2001, ex artt. 36 e 45, trattandosi di reato avente oggettività giuridica diversa rispetto a quella che riguarda l’assetto del territorio sotto il profilo della tutela urbanistica ed edilizia.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *