Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-10-2011, n. 673 Servizi precedenti valutati ai fini della carriera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al T.A.R. Palermo, il sig. As.Mi. impugnava il decreto prot. n. 3255 del 9.12.1992 con il quale l’Amministrazione regionale aveva respinto l’istanza dello stesso volta ad ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici ex art. 11 L.R. n. 11/1988, dei servizi in precedenza prestati alle dipendenze del Comune di Cefalù in qualità di autista.

Rappresentava che detto provvedimento, motivato unicamente con riguardo alla circostanza che detti pregressi servizi erano stati espletati "in qualifica non immediatamente inferiore a quella di guardia forestale" (corrispondente alla quarta fascia funzionale, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 41/1985), era erroneo, posto che la qualifica di autista (IV) era esattamente corrispondente a quella di guardia forestale dallo stesso ricoperta al momento della presentazione dell’istanza.

Chiedeva, pertanto, il doveroso riconoscimento di detti servizi a far data dall’1.8.1991 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda ex legge regionale n. 11/1988, art. 11).

L’Amministrazione si costituiva ritualmente con memoria, chiedendo che il ricorso venisse respinto per infondatezza, stante l’immunità da vizi logici del provvedimento impugnato; essa aveva ritenuto, infatti, che dal certificato in atti potesse evincersi, quanto ai servizi prestati alle dipendenze del Comune di Cefalù, che il ricorrente era stato assunto con la qualifica di operaio, e soltanto adibito alle mansioni di autista.

Con sentenza n. 946/03, il Tribunale adito accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che, nel caso di specie, risultasse dalla certificazione in atti – unico dato probatorio valutabile – che il ricorrente aveva svolto la funzione di autista, e quindi in qualifica immediatamente inferiore a quella di guardia forestale, alle dipendenze del Comune di Cefalù per i periodi indicati in detta certificazione.

Con l’appello in epigrafe la difesa erariale, per l’Assessorato ricorrente, ha dedotto l’erroneità del riconoscimento ammesso dal Tribunale, significando che il servizio prestato dal sig. As.Mi. alle dipendenze del Comune di Cefalù per periodi saltuari, giusta un’assunzione straordinaria presso la Nettezza Urbana, è stato espletato dallo stesso nella qualità di "operaio specializzato" con mansioni di autista, corrispondente nell’ordinamento comunale alla IV qualifica.

Questa qualifica, a parere dell’odierno ricorrente, poteva essere equiparata alla II fascia del previgente ordinamento regionale, per cui non si può procedere al riconoscimento, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 11/88, in quanto trattasi di servizio prestato in qualifica ulteriormente inferiore rispetto a quella di appartenenza.

Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 41/85 la qualifica di operaio, infatti, è collocata in posizione ulteriormente inferiore rispetto a quella di Guardia Forestale.

Ha conclusivamente chiesto di annullare la sentenza impugnata, previo accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della stessa, e, per l’effetto, respingere il ricorso dell’interessato, vinte le spese.

Con ordinanza n. 40/04 di questo C.G.A. l’istanza cautelare è stata respinta.

Con apposita memoria ha replicato il sig. As. per chiedere il rigetto dell’appello proposto dall’Assessorato e, per l’effetto, riconoscere, ai fini della progressione giuridica ed economica, i servizi prestati alle dipendenze del Comune di Cefalù, a decorrere dall’1/8/1991, nella misura del 100% ovvero, in subordine, del 60%, con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Alla pubblica udienza del 29 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

Il Collegio ritiene che dal ricorso in appello non siano emersi elementi tali da consentire di discostarsi dalla condivisibile motivazione con cui il Giudice di prime cure ha parzialmente accolto il ricorso originario.

Invero, non può essere accolto il rilievo dell’appellante, secondo cui il sig. As. avrebbe svolto attività di operaio, posto che risulta in atti, in modo incontrovertibile, che egli ha svolto mansioni di autista, ovvero di operaio specializzato, come riconosciuto dalla stessa parte appellante, corrispondente alla terza fascia funzionale di cui all’art. 5 della predetta L.R. n. 41/85.

Conclusivamente l’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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