Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 23-09-2011, n. 34613 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.A. è stata condannata – con sentenza 15.1.2001 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Sorrento – per reati edilizi.

Con la pronunzia di condanna è stato impartito l’ordine di demolizione delle opere abusive (ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c., ed oggi previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, u.c.) ed all’esecuzione effettiva di detto ordine era stata subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza irrevocabile del 4.4.2002, ha revocato la condizione apposta alla sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Nella fase esecutiva il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata ha ingiunto la demolizione e la M. ha promosso incidente di esecuzione dinanzi alla Corte di appello di Napoli, chiedendo la revoca del relativo ordine.

La Corte di appello di Napoli – con ordinanza del 14.7.2010 – ha revocato l’ordine demolitorio, premettendo a tale statuizione l’affermazione della propria competenza funzionale quale giudice dell’esecuzione, posto che la sentenza di primo grado era stata riformata in appello con l’eliminazione della condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 666 c.p.p., comma 2, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ed ha lamentato la illegittimità della stessa, osservando che la eliminazione della condizione anzidetta non aveva comportato una modificazione sostanziale della sentenza, rilevante ai sensi dell’art. 665 c.p.p.: giudice dell’esecuzione funzionalmente competente a decidere doveva ritenersi, conseguentemente, il Tribunale di Torre Annunziata.

Il ricorso del PG. è fondato e deve essere accolto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la concessione o la revoca della sospensione condizionale della pena non incidono sulla competenza funzionale del giudice dell’esecuzione (Cass., sez. 1, 10.3.1997, n. 949, Novello), sicchè – a maggior ragione – sulla competenza medesima non incide il minus consistente nella eliminazione della condizione apposta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Il provvedimento impugnato, inoltre, era un atto del pubblico ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata, sicchè l’impugnazione dello stesso per incompetenza funzionale andava comunque proposta dinanzi al giudice dell’esecuzione dell’ufficio presso cui opera il pubblico ministero che aveva emesso l’atto impugnato (nella specie il Tribunale di Torre Annunziata) e non dinanzi al giudice dell’esecuzione ritenuto competente dalla richiedente.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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