Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-10-2011, n. 671 Mansioni e funzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il dott. Ca.Gi., munito di laurea in Medicina e Chirurgia, è stato iscritto presso l’Università degli Studi di Messina, dal novembre 1982 al luglio 1987, alla Scuola di specializzazione di Chirurgia Generale e, dal 1987 al 1992, a quella in Chirurgia Toracica, conseguendo i relativi diplomi.

Durante i due periodi indicati, il Ca. è stato autorizzato dal Direttore della Scuola a frequentare l’Istituto di Chirurgia Toracica e Cardiovascolare presso l’Ospedale Piemonte di Messina, trattandosi di disciplina equipollente alla Chirurgia Generale; ha collaborato con il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria e con il Servizio di Tracheo – bronco – esofagoscopia del Policlinico Universitario di Messina, garantendo l’assistenza per gli interventi di competenza endoscopica, partecipando a turni di reperibilità notturna e ad interventi chirurgici e svolgendo attività didattica e scientifica (preparazione di lezioni, esercitazioni pratiche, partecipazione ad attività di ricerca).

Nel periodo considerato, dall’11 giugno 1987 al 10 giugno 1989, il dott. Ca. è stato destinatario di un assegno di ricerca (assegnazione di un contratto biennale) presso la cattedra di Chirurgia Toracica e Polmonare, per il quale è stato regolarmente retribuito.

Successivamente, l’1 luglio 1990, ha ottenuto un contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 382/80, per la manutenzione di alcune apparecchiature per la diagnosi della funzionalità cardio-respiratoria, esofagea e per l’endoscopia diagnostica.

L’1 agosto 1991, scaduto il primo contratto, ha ottenuto una proroga di 12 mesi.

In seguito, dal luglio 1992 al dicembre dello stesso anno, ha usufruito di contratti trimestrali per l’assistenza in corsia. Durante tali periodi ha prestato servizio, come assistente, presso una casa di cura privata.

Alla fine del 1992 venne assunto, all’esito di un concorso, dall’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina.

Con ricorso al T.A.R. Catania, il dott. Ca. ha chiesto il riconoscimento del rapporto di pubblico impiego per l’attività svolta, sostenendo che questa, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, coinciderebbe con quella propria di un assistente medico di ruolo, poiché le prestazioni rese sarebbero state eccedenti rispetto a quelle proprie dell’assistente volontario.

Con successiva memoria il ricorrente ha evidenziato che i suddetti contratti stipulati con l’Università, il primo di diritto privato, sottoscritto l’1 luglio 1990, ed il secondo, qualificato contratto d’opera medico – professionale, sottoscritto l’1 agosto 1991, dissimulerebbero entrambi il rapporto di pubblico impiego già instauratosi.

Ha quindi insistito nelle sue domande, chiedendo che, ove fosse stata accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro nullo (perché sorto in violazione delle norme imperative che in materia di assunzione nel pubblico impiego impongono il pubblico concorso), il Tribunale, in applicazione dell’art. 2126 c.c., avrebbe dovuto riconoscere il diritto dell’interessato a conseguire il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti che hanno svolto le mansioni corrispondenti, e ciò anche dal punto di vista previdenziale ed assistenziale.

In via subordinata, ha chiesto la corresponsione di un’indennità per ingiustificato arricchimento da parte dell’Università, ai sensi dell’art. 2041 c.c.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2003, nel corso della quale la causa è passata in decisione, l’Avvocatura dello Stato ha eccepito, nell’interesse dell’Università, l’intervenuta prescrizione degli emolumenti anteriori al quinquennio dalla proposizione della domanda giudiziale e, per i periodi coperti da contratti di natura privatistica, l’avvenuta acquiescenza.

Il Tribunale adito ha respinto il ricorso richiamando l’art. 10 dello Statuto della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica che, in relazione ai doveri degli specializzandi, dispone:

"Le attività pratiche che sono richieste sono:

1. esercitazioni pratiche sul malato;

2. servizio di endoscopia toracica;

3. servizio di corsia;

4. servizio in sala operatoria;

5. servizio in terapia intensiva.

La frequenza delle attività didattiche costituite da lezioni, seminari e dimostrazioni audio – visive viene regolata dagli appositi avvisi affissi nella bacheca della cattedra.

Per sostenere gli esami annuali è necessario ottenere l’attestato di frequenza. Questo viene rilasciato quando il candidato ha frequentato almeno l’80% delle lezioni, almeno due seminari annuali e ha frequentato attività pratiche per almeno 120 periodi di tre ore giornaliere dedicati alle esercitazioni pratiche registrate in apposito libretto".

Il Giudice di prime cure, pertanto, ritenendo che l’attività svolta dal ricorrente rientrasse nei doveri propri degli specializzandi, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento del rapporto di pubblico impiego, sia quella subordinata di conseguimento della retribuzione per le prestazioni rese in via di fatto, ai sensi dell’art. 2126 c.c.

Per quel che concerne i contratti trimestrali libero – professionali per l’assistenza in corsia, sopra richiamati, di cui il ricorrente aveva usufruito tra luglio e dicembre 1992, il TAR ne ha statuito l’inoppugnabilità perché non gravati nei termini di legge.

Ha poi rigettato anche la domanda volta ad ottenere la corresponsione di un’indennità per ingiustificato arricchimento da parte dell’Università, ai sensi dell’art. 2041 c.c., dal momento che l’interessato non ha fornito la prova di una diminuzione del proprio patrimonio e dell’arricchimento dell’Amministrazione.

Con l’appello in epigrafe, il dott. Ca., richiamando integralmente i motivi di fatto e di diritto esposti con il ricorso di primo grado, ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata, non avendo il primo Giudice considerato, in violazione del principio della valutazione delle prove, che la copiosa documentazione prodotta agli atti comprova da sola che l’attività dallo stesso svolta per tutto il periodo in contestazione, di natura assistenziale, didattica e scientifica nonché di ricerca, è del tutto identica a quella svolta da un medico assistente ospedaliero al tempo dipendente dell’Università di Messina.

La sentenza del TAR sarebbe comunque errata per difetto di motivazione, non avendo il Giudice di primo grado esplicitato il criterio logico giuridico che starebbe alla base della formazione del convincimento e non essendosi pronunciato sulle puntuali istanze istruttorie che erano state formulate al riguardo.

Inoltre, dalla contestata decisione non si comprenderebbe se abbia trovato accoglimento e/o considerazione l’eccezione di prescrizione sollevata a verbale dall’Avvocatura dello Stato, eccezione comunque infondata ovvero, trattandosi di emolumenti di natura retributiva, per gli stessi varrebbe la prescrizione decennale.

In merito alla statuita inoppugnabilità dei contratti trimestrali libero – professionali, stipulati dal Ca. tra luglio e dicembre 1992, avrebbe errato il primo Giudice dal momento che l’oggetto del giudizio riguarda la contestazione complessiva della condotta dell’Amministrazione (tra cui rientrano anche questi atti, di cui ha ribadito debba dichiararsi la nullità) e quindi il riconoscimento del rapporto di fatto di pubblico impiego nel periodo intero in contestazione.

Ha poi dedotto, in ordine al rigetto dell’istanza volta ad ottenere la corresponsione di un’indennità per ingiustificato arricchimento da parte dell’Università, ai sensi dell’art. 2041 c.c., che la prova della diminuzione del patrimonio del deducente è "in re ipsa", per il solo fatto di avere svolto, senza ricevere alcuna remunerazione, l’attività lavorativa oggetto della contestazione e, nel contempo, l’arricchimento dell’Amministrazione sta nell’essersi avvantaggiata gratuitamente delle prestazioni svolte dal dott. Ca.

Ha infine rilevato che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non retribuibile l’attività svolta dal Ca.; infatti, se anche si dovesse ritenere che l’attività svolta dal ricorrente non sia riconducibile a quella del medico ospedaliero, pubblico dipendente, dovrebbe essergli riconosciuto, quale medico specializzando, almeno la corresponsione della "adeguata retribuzione", anche per il periodo precedente a quello voluto dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (vale a dire per l’anno accademico 1991/1992), del quale va riconosciuta l’illegittimità nella parte in cui ha recepito tardivamente la direttiva CE n. 76 del 26 gennaio 1982, art. 12, ai sensi della quale tutti gli stati membri, entro il 31/12/1982, dovevano prevedere l’obbligo della predetta retribuzione.

Ha infine rinnovato, ove ritenuto opportuno, le istanze istruttorie già formulate in primo grado.

Ha conclusivamente chiesto, previa riforma integrale della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso introduttivo e quindi il riconoscimento del rapporto di fatto di pubblico impiego con l’Università degli Studi di Messina, con le conseguenze di legge che ne discendono e con le relative statuizioni sotto il profilo giuridico ed economico. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Con memoria difensiva ha replicato la difesa erariale, per l’intimata Università, chiedendo, conclusivamente, il rigetto dell’appello e delle avverse domande, siccome improponibili e/o inammissibili e/o infondate e/o prescritte, con vittoria delle spese di lite.

Con ulteriore memoria difensiva l’odierno ricorrente ha ribadito i motivi e le conclusioni dell’appello, con particolare riguardo all’istanza volta a percepire, ai sensi della direttiva CE n. 76 del 26 gennaio 1982, art. 12, sopra richiamata, la remunerazione, relativamente alla scuola di specializzazione in Chirurgia Generale, per gli anni accademici 1983/84, 1984/85, 1985/86 e 1986/87, quindi per quattro dei cinque anni frequentati (escluso il primo anno), nonché, relativamente alla scuola di specializzazione in Chirurgia Toracica, per tutti gli anni accademici frequentati da quello 1987/88 a quello 1991/92, e quindi a cinque anni.

Alla pubblica udienza del 29 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

Preliminarmente, il Collegio ritiene di non doversi pronunciare, ai sensi dell’art. 104, 1° comma, c.p.a. sulla domanda formulata dal ricorrente e volta ad ottenere la remunerazione, quale specializzando, relativa al periodo in cui ha frequentato le scuole di specializzazione, in quanto proposta per la prima volta in questa sede.

L’impugnata sentenza, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, appare congruamente motivata con riferimento all’art. 10 dello Statuto della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica, stante che l’attività posta in essere dal dott. Ca. nel periodo considerato rientra tra i doveri dello specializzando e le prestazioni rese al di fuori dei parametri previsti dal predetto art. 10 sono state regolarmente formalizzate e retribuite.

D’altra parte, correttamente il primo Giudice ha rilevato l’inoppugnabilità dei contratti stipulati con l’Università nel 1992, tra luglio e dicembre.

L’art. 36 Cost., invocato dal ricorrente a sostegno della propria pretesa e che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato, non può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dagli artt. 97 e 98 della Costituzione.

Nel caso di specie, configurandosi come attribuzione propria della qualifica rivestita, lo svolgimento di mansioni asseritamente riconducibili a quelle di un assistente medico di ruolo non può dar luogo ad alcun riconoscimento di natura economica.

Anche con riferimento all’art. 2041 c.c., pure invocato dal ricorrente, la giurisprudenza è da tempo costante nel ritenere che l’espletamento di mansioni ulteriori rispetto alla qualifica rivestita non reca alcuna effettiva diminuzione patrimoniale in danno del dipendente; vale a dire che non comporta il cosiddetto depauperamento, che dell’azione d’indebito arricchimento è requisito essenziale (cfr. Cons. Stato, A.p. 23 febbraio 2000 n. 11; Sez. V, 28 febbraio 2001 n. 1092; id. 18 marzo 2002 n. 1552).

Conclusivamente l’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

Il Collegio ritiene che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio vengono determinate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna parte soccombente a corrispondere in favore della appellata Università le spese del presente grado di giudizio, determinate in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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